“L’articolo 28 del Digital Services Act (DSA) stabilisce che i fornitori di piattaforme online accessibili ai minori devono adottare “misure adeguate e proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori sul loro servizio”. Il medesimo articolo 28 contiene inoltre le disposizioni indicate di seguito: • i fornitori di piattaforme online non devono presentare sulla loro interfaccia pubblicità basata sulla profilazione (come definita all’articolo 4, punto 4), del regolamento (UE) 2016/679) 3 che usi i dati personali del destinatario del servizio se sono consapevoli, con ragionevole certezza, che il destinatario del servizio è minore. • il rispetto degli obblighi di cui all’articolo in oggetto non obbliga i fornitori di piattaforme online a trattare dati personali ulteriori per valutare se il destinatario del servizio sia minore. • la Commissione Europea, previa consultazione del Comitato europeo per i servizi digitali, può emanare orientamenti per assistere i fornitori di piattaforme online nell’applicare le norme”. E’ quanto si legge nel Dossier sulla Conferenza interparlamentare sul tema: “Verso un’Europa digitale più sicura e innovativa: mantenere le promesse del Digital Services Act (DSA) per i cittadini e i mercati” pubblicato alla Camera.
“Il 14 luglio 2025 la Commissione ha presentato una comunicazione contenente orientamenti sulle misure per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori online, ai sensi del Digital Services Act. Questioni ritenute critiche sono le esenzioni previste per le piccole e medie imprese e le microimprese e, in particolare, i processi di verifica dell’età degli utenti e la tutela della loro privacy. Gli orientamenti definiscono un elenco non esaustivo di misure volte a proteggere i minori dai rischi online, come ad esempio l’esposizione a contenuti illegali e dannosi, il bullismo online o i contatti da parte di persone che cercano di danneggiare i minori, ad esempio i trafficanti di esseri umani e coloro che cercano di compiere abusi sessuali o estorsioni a danno dei minori, di reclutarli in bande criminali o di promuovere la violenza, la radicalizzazione, l’estremismo violento e il terrorismo. I minori possono anche essere esposti a rischi in quanto consumatori, nonché a rischi connessi all’uso intensivo o eccessivo delle piattaforme online e all’esposizione a pratiche inadeguate o di sfruttamento, anche in relazione al gioco d’azzardo e ai videogiochi”, aggiunge.
“La Commissione raccomanda inoltre l’uso di restrizioni di accesso sostenute da metodi di verifica dell’età, a condizione che questa costituisca una misura adeguata e proporzionata per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori. Gli accertamenti sull’età andrebbero effettuati qualora determinati prodotti o servizi presentino un rischio elevato per i minori e tali rischi non possano essere attenuati da misure meno restrittive, tenendo conto della normativa dell’Unione e nazionale applicabile. Fra tali prodotti e servizi figurano, a titolo di esempio: • la vendita di alcol, tabacco o prodotti contenenti nicotina, droghe; • l’accesso a qualsiasi tipo di contenuto pornografico; • l’accesso a contenuti relativi al gioco d’azzardo”, specifica. cdn/AGIMEG










