Gioco online, obbligatorio software su pc, tablet e totem negli esercizi commerciali per bloccare siti illegali. Avv. Ripamonti: “Rischio contrasto con diritto UE. Tante le criticità sulla norma annunciata”

Lo Studio Legale Ripamonti, che ha patrocinato con successo il ricorso culminato nella sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2025 (dichiarante l’incostituzionalità della Sanzione Balduzzi), su richiesta di Agimeg ha formulato le seguenti precisazioni e osservazioni critiche in merito alla misura annunciata dal MEF, volta ad imporre l’installazione obbligatoria di software di blocco dei siti “non autorizzati” su dispositivi pubblici (PC, tablet, ecc.) messi a disposizione della clientela da parte di esercenti (bar, tabaccherie ecc.):

“Riteniamo che la misura annunciata presti il fianco a possibili – e serie – criticità. In primo luogo, è opportuno ricordare che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) provvede già attualmente all’oscuramento centralizzato dei siti non autorizzati in Italia, tramite l’inserimento in apposita blacklist. L’introduzione di un ulteriore software a carico degli esercenti rischia, quindi, di risultare misura superflua ed inefficace, oltre che fonte di oneri ingiustificati per esercenti svolgenti attività pienamente lecite.

In secondo luogo, non può non ravvisarsi un rischio di contrasto con il diritto dell’UE. Un sito ritenuto “illegale” in Italia potrebbe essere, al contrario, pienamente autorizzato in altri Stati Membri dell’UE. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), nella sentenza Biasci, ha ribadito la necessità di tutelare i CED (Centri di Elaborazione Dati), in quanto strumenti legittimi di esercizio della libertà di prestazione di servizi e stabilimento. L’introduzione di misure generalizzate di blocco, pertanto, ove non adeguatamente rapportate a tale profilo, rischiano di configurare una misura anticomunitaria, lesiva di diritti garantiti dal Trattato sul Funzionamento dell’UE (TFUE).

A conferma di ciò, si richiama la recentissima sentenza del Tribunale di Roma, depositata il 25 luglio 2025, che ha assolto il titolare di un CTD operante in collegamento con un bookmaker maltese munito di regolare licenza rilasciata in ambito UE. L’imputazione di cui all’art. 4, commi 1 e 4 bis, della L. 401/89, scaturita dal rinvenimento di computer e ricevute presso un internet point, è stata ritenuta infondata dal Giudice togato, in quanto 1) la mera disponibilità di dispositivi informatici aperti alla clientela non configura automaticamente un’attività di intermediazione illegale, 2) l’assenza di preimpostazioni, la navigazione libera e l’assenza di titoli di pubblica sicurezza (peraltro oggetto di impugnazione) hanno dimostrato l’estraneità del gestore all’attività di raccolta scommesse; 3) la sussistenza di licenza rilasciata da altro Stato membro dell’UE legittima, in assenza di intermediazione, l’attività del CTD,stando alla giurisprudenza della CGUE.

La misura prospettata dal MEF non potrà quindi prescindere, a nostro avviso, da queste considerazioni. né tantomeno ignorare i vincoli derivanti dal diritto dell’Unione europea”. sb/AGIMEG