Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta) ha accolto una domanda cautelare presentata contro il provvedimento di revoca, disposto dal Commissariato di Polizia “San Paolo”, della licenza rilasciata per l’esercizio della raccolta scommesse. Decidendo così per la riapertura della sala.
Il Tribunale ha ritenuto che ci siano motivi fondati per sospendere l’efficacia del provvedimento, evidenziando che esso si basa su circostanze già note al momento del rilascio dell’autorizzazione, senza che siano emersi nuovi motivi di interesse pubblico o cambiamenti di fatto. Inoltre, ha riscontrato un possibile travisamento dei fatti, poiché il procedimento penale citato si è concluso con un’assoluzione, e i controlli di polizia sono datati e sporadici. La misura di revoca è risultata sproporzionata rispetto alle circostanze, senza esigenze attuali di tutela dell’ordine pubblico. Il Tribunale ha inoltre riconosciuto il grave e irreparabile danno economico derivante dalla cessazione dell’attività, come la perdita di entrate, investimenti e clientela, che non può essere riparato con un risarcimento.
“Ritenuto che, in punto di fumus boni iuris, il ricorso presenta ragioni di fondatezza sotto molteplici profili: risulta, prima facie, violato l’art. 21-quinquies L. 241/90, avendo l’amministrazione fondato la revoca su circostanze già note e valutate al momento del rilascio dell’autorizzazione ovvero conoscibili e disponibili (aprile 2025), senza dimostrare sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamenti della situazione di fatto; emerge il travisamento dei fatti, essendosi il procedimento penale richiamato in atti concluso con assoluzione, risultando i controlli di polizia datati e sporadici, e avendo l’amministrazione omesso di valutare le circostanze chiarificatrici fornite dal ricorrente; la misura della revoca appare sproporzionata rispetto alle circostanze addotte, non emergendo concrete esigenze attuali di tutela dell’ordine pubblico; Ritenuto, in punto di periculum in mora, che sussiste il danno grave e irreparabile consistente in: perdita immediata delle entrate derivanti dall’attività autorizzata; vanificazione degli investimenti effettuati per l’avvio dell’attività; perdita della clientela e del valore dell’avviamento commerciale; Ritenuto che il danno economico da cessazione dell’attività ha carattere strutturalmente irreparabile, non essendo integralmente ristorabile mediante risarcimento”, si legge nella sentenza.
Il Tribunale ha accolto la domanda cautelare e fissato per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 24 febbraio 2026. cdn/AGIMEG










