Un’importante Sentenza è stata depositata il 25 luglio 2025 dal Tribunale della Capitale. L’imputato era il titolare di un internet point – CTD che collaborava con un operatore maltese, che raccoglieva scommesse senza la concessione di ADM, pur essendo autorizzato a Malta. Il delitto contestato era l’art.4 legge 401/89, commi 1 e 4 bis, che prevede la reclusione da tre a sei anni.
Era accaduto che in sede di accesso da parte della Guardia di Finanza erano stati trovati computer mediante i quali i clienti avrebbero contattato il bookmaker scommettendo sul relativo portale. Inoltre il locale era dotato di stampante e all’interno erano state rinvenute ricevute di scommesse riferibili all’operatore estero, oltre a palinsesti e vetrofanie.
La difesa è stata sostenuta dallo Studio Legale degli avvocati Marco e Riccardo Ripamonti che ha argomentato la tesi basata sulla libera attività trasfrontaliera e sulla inesistenza del delitto di cui all’art.4 legge 401/89, in carenza di intermediazione (pagamento vincite, incasso poste, rilascio di ticket). In proposito la difesa ha osservato che il proprio patrocinato non avesse mai fatto da intermediario, anche perchè la Questura di Roma gli aveva negato il titolo di pubblica sicurezza e che, quindi, si era limitato a svolgere il ruolo di CTD – Internet Point.
Il Tribunale di Roma, Giudice “togato”, ha mandato assolto l’imputato, condividendo le tesi della difesa.
La sintesi della Sentenza si riferisce al fatto che la prova dell’illiceità non può essere ricavata dall’accertamento compiuto dagli operanti presso l’esercizio in occasione del quale, a parte computer e stampanti, nessuna intermediazione era stata ravvisata. Il Tribunale ha dato anche atto come dall’istruttoria dibattimentale non fosse emerso nulla ad escludere che le ricevute di scommesse riconducibili all’operatore maltese fossero riconducibili ad attività svolta direttamente dai clienti.
Il Giudice ha valorizzato anche il fatto che le postazioni telematiche fossero tutte a libera navigazione e non vincolate sul portale del bookmaker.
Soddisfazione per il risultato ottenuto è stata espressa dall’avv. Marco Ripamonti, che per l’appunto con il recente comunicato stampa del proprio Studio Legale, reso sulla Circolare ADM inerente alla Sentenza della Corte Costituzionale pronunciata sul divieto di installazione di computer, ha espresso forti criticità sulla possibilità di configurare il delitto di cui all’art.4 legge 40/89 soltanto al cospetto di attività trasfrontaliera e di semplici computer e stampanti. A quanto pare, l’esito della Sentenza penale del 25 luglio 2025 resa dal Tribunale di Roma sembra proprio a confermare le dette criticità rilevate dal noto professionista viterbese. cdn/AGIMEG










