Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) ha accolto l’istanza cautelare di sospensione di un provvedimento del Comune di Torino che aveva rigettato una pratica di subingresso relativa a un esercizio commerciale per installazione di apparecchi da divertimento e intrattenimento. La pronuncia arriva a seguito del ricorso promosso da un operatore del settore, difeso dall’avvocato Luca Giacobbe, il quale ha contestato il provvedimento emesso dallo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune in data 5 febbraio 2025.
Nel dettaglio, il Comune aveva rigettato la richiesta di subingresso facendo leva su una presunta mancanza di autorizzazione del dante causa e sul verbale di accertamento di illecito amministrativo, con cui era stata inflitta una sanzione di 8.000 euro per asserite violazioni della legge regionale n. 19/2021 in materia di giochi.
Il TAR ha ritenuto tuttavia che “la presenza degli apparecchi in contestazione risulta pacificamente in essere quantomeno dal 2009” e che, almeno dal 2016, il precedente titolare si era avvalso della possibilità di reinstallazione senza contestazioni da parte dell’amministrazione. Inoltre, ha osservato che le problematiche sollevate dalla difesa comunale in merito al numero di apparecchi “non risultano in alcun modo evincibili dall’atto impugnato”.
Alla luce della situazione consolidata nel tempo, e della complessità della vicenda, il Tribunale ha ritenuto opportuno mantenere lo status quo fino alla definizione nel merito, sospendendo quindi il diniego del subingresso. L’udienza pubblica per la trattazione della causa è stata fissata al 18 marzo 2026. ac/AGIMEG










