L’accesa battaglia sulle cartelle esattoriali, e gli ultimi sviluppi nella storica guerra sulla licenza di pubblica sicurezza. E la tagliola dei distanziometri, che per i bookmaker paralleli che vogliono partecipare al bando delle scommesse rischia di essere più insidiosa che per i concessionari. Agimeg ne ha discusso con l’avv.Vincenzo Scarano, noto avvocato esperto di giochi e scommesse.
Uno degli argomenti più caldi del momento è la tassazione dei Ctd. La sentenza della Corte Costituzionale ha chiuso la questione?
Assolutamente no. Con la mia strategia difensiva – in alcuni casi siamo arrivati di fronte a organi di giustizia superiore – punto a ottenere la remissione alla Corte di Giustizia Europea. La Consulta ha riconosciuto la costituzionalità di queste norme, che tuttavia restano discriminatorie in base al diritto comunitario. Anche qui la mia difesa è protesa, ormai quasi giunta innanzi ad organi di giustizia superiore, ad una remissione davanti alla Corte di Giustizia Europea che è l’unica preposta a fare chiarezza sulle macroscopiche illegittimità della norma in riferimento alla mancanza di soggettività passiva di imposta sui titolari dei Centri e dei bookmakers. Inoltre il mio studio continua incessamente il lavoro innanzi alle Commissioni Tributarie della penisola, ove si spera di poter giungere presto ad un pieno riconoscimento della ingiustificata applicazione della tassazione sulla imposta unica.
Ai titolari dei centri, però, non viene chiesto solamente di pagare il prelievo sulle scommesse, ma anche le imposte sui redditi. Che succede in questi casi?
L’ADM effettua i propri accertamenti sull’imposta unica e quindi trasmette i dati all’Agenzia delle Entrate per verificare se ci sia un’evasione delle imposte sui redditi. Ne segue un contraddittorio ma – per quanto riguarda i miei assistiti – il più delle volte è la stessa Agenzia delle Entrate a archiviare le posizioni che riceve dai Monopoli.
L’altro tema scottante è quello dei distanziometri. I concessionari sostengono che alla fine favorisca gli operatori paralleli, di fatto esentati dal rispetto delle distanze…
In realtà non è così, molti Comuni lo applicano indistintamente. In alcuni casi comunque – ad esempio nelle province di Roma e di Bologna – siamo riusciti a ottenere che le amministrazioni comunali revocassero in autotutela i provvedimenti di chiusura. Ma non appena verrà bandita la gara per gli operatori paralleli nasceranno una serie di problemi. Li avranno anche i concessionari, ma per i nuovi operatori ci saranno maggiori criticità. In tal senso anche qui occorre un intervento deciso dal punto di vista legale al fine di chiarire bene la portata di molti principi che la Conferenza Unificata tra Stato, Regioni ed Enti locali non hanno chiarito, sempre al fine di tutelare le aziende che investono nel settore.
Cosa intende esattamente?
Il bookmaker che acquisisce una concessione per un centro già attivo, cosa fa esattamente: rinnova un’agenzia preesistente o ne apre una nuova e che quindi deve rispettare il distanziometro? Magari quel centro è attivo da anni, ma non è chiaro come debba essere considerato. Il problema è che manca una razionalizzazione armonica delle norme: quello che per in base alla normativa nazionale potrebbe essere un semplice rinnovo, per quella locale deve essere considerato una nuova apertura.
Il tutto senza abbandonare le “vecchie” battaglie…
Nell’ultimo periodo ho ottenuto importantissime vittorie in innumerevoli Tribunali tra cui cito per esempio Milano, Napoli, Cagliari, Brescia, Cosenza, Caserta. Alcune sono particolarmente significative: sottolineano in modo certo e inequivocabile la discriminazione e la vessazione che hanno subito e continuano a subire i titolati di Ctd (mendiante la ricezione di nuovi decreti di citazione a giudizio), nonostante tutte le pronunce di Corte di Giustizia , Corte Costituzionale e Corte di Cassazione. Ad esempio voglio ricordare alcuni passaggi di una recentissima sentenza emessa dal Tribunale di Brescia ove il Giudice richiama testualmente la discussione della difesa in merito alla famosa clausola di cessione dei beni prevista dall’art. 25 dello schema di convenzione:”..In sostanza, trattasi di un obbligo di dismissione e, per usare le parole della difesa in sede conclusionale di una espropriazione a titolo gratuito..determinando la nullità del diniego delle autorizzazioni di polizia richieste non potendo essere addebitato al soggetto privo di concessione.
Ma ci sono dei nuovi fronti?
Sì, sull’art 650 del codice penale, che punisce chi non osserva un ordine della Pubblica Autorità. Il caso classico è quello del Ctd che si vede negare la licenza di pubblica sicurezza e poi riceve dalla Questura l’ordine di cessazione dell’attività. Chi non rispetta quest’ordine, incorre in un reato autonomo, appunto quello punito dall’art 650 del codice penale. Ma in tutti i casi siamo riusciti a dimostrare che mancano i presupposti per il provvedimento inibitorio: dopo le varie sentenze della Corte di Giustizia non si può contestare a un centro la raccolta illegittima delle scommesse. In seguito ad un’articolata difesa sui fatti sono riuscito ad ottenere il riconoscimento della mancanza in seno ai provvedimenti di ragioni di giustizia, di sicurezza, di ordine pubblico e di igiene, facendo così decadere ogni ragione per la emissione di provvedimenti inibitori e di immediata chiusura emessi dai Questori. gr/AGIMEG