Scommesse, Avv. Parrelli (Sogno di Tolosa): “Concrete modalità di rilascio delle concessioni sono illegittime”

“Ribadisco che ad oggi, secondo la normativa vigente (art. 1 comma 644 legge di stabilità) non occorre più la licenza di p.s. ex art 88, essendo sufficiente la comunicazione dei propri dati anagrafici ex art 1 comma 644 lett.e Legge di stabilità”. E’ quanto ha dichiarato ad Agimeg l’avvocato Mariateresa Parrelli a seguito del parere del Consiglio di Stato che respinge il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla società Sogno di Tolosa Ltd contro il Ministero dell’Interno – Questura di Potenza, avverso al diniego d’autorizzazione all’espletamento di intermediazione telematica nel settore della raccolta di scommesse. “Ormai il quadro normativo è mutato con la Legge di Stabilità 2015 e 2016, ad oggi esiste quindi in Italia un doppio binario – ha detto ancora Parrelli – ovvero il sistema concessorio ex bando monti 2012 (che necessità della licenza ex art. 88 tulps), ancorché si tratti ormai di concessioni scadute, a mio avviso prorogate illegittimamente; e il sistema autorizzatorio ex art 1 comma 644 della Legge di Stabilità (che non necessità della licenza ex art. 88 tulps). Si ribadisce che la sanatoria del 2015 e 2016 ha dimostrato che il sistema concessorio non ha più ragione di esistere (ed è quindi illegittimo), visto che, ad esempio, è venuto meno il contingentamento numerico e territoriale (ovvero non c’è più il numero limitato di concessioni /autorizzazioni). In ogni caso, la Corte di Giustizia Europea ha più volte ribadito che, in teoria, il sistema concessorio potrebbe essere lecito, ma in pratica, le concrete modalità di rilascio delle concessioni sono illegittime, perché rendono impossibile la partecipazione a condizioni eque e paritarie agli operatori comunitari”. lp/AGIMEG