Lotto, Tar Calabria: “La cessione della tabaccheria non implica anche il trasferimento delle autorizzazioni”

“La titolarità della licenza per la rivendita di generi di monopolio è assolutamente insensibile e non risente, in alcun modo, delle vicende del relativo contratto di cessione di azienda”. Lo afferma la Prima Sezione del Tar Calabria, decidendo sul ricorso intentato da una tabaccheria e ricevitoria Lotto. L’esercizio era stato venduto a un nuovo titolare, la cessione tuttavia era stata rescissa (la vicenda era finita anche di fronte alla Cassazione), il vecchio titolare – che nel mentre aveva presentato rinuncia alle autorizzazioni, come previsto dalla legge – aveva provato a rientrare in possesso del titolo. L’Amministrazione tuttavia aveva respinto la domanda, spiegando che la rinuncia alla licenza è un atto “distinto e separato” dalla cessione di azienda e non ha risente in sostanza della rescissione del contratto. Il Tar, tuttavia, conferma adesso la tesi dell’Amministrazione: “l’espressa rinuncia al titolo abilitativo è del tutto distinta ed autonoma rispetto al contratto di cessione”. Di conseguenza, “L’eliminazione retroattiva dal mondo giuridico dell’atto di cessione aziendale, non determina, pertanto, la reviviscenza dell’originaria licenza”. E quindi spiega che, quando si effettua la cessione di una tabaccheria, “il subentro del cessionario nella titolarità dell’azienda oggetto del contratto non comporta automaticamente il trasferimento della licenza”. Questo perché l’Amministrazione in questi casi dispone di una “ampia discrezionalità”: “Compete all’Amministrazione, cioè, decidere se, pur in presenza di tutti requisiti stabiliti dalla legge (…) possa procedersi all’assegnazione a trattativa privata della licenza al cessionario dell’azienda”. E “tale potere discrezionale persiste anche nell’ipotesi inversa, in cui l’azienda “ritorni” in proprietà all’originario cedente essendo”lotto. rg/AGIMEG