Decreto Delega Fiscale: ecco la versione integrale dell’ultima bozza. Scompare licenza di polizia e novità su vincite all’estero, gestori e pene più severe per chi raccoglie scommesse senza concessione

E’ del 20 marzo scorso l’ultima bozza del decreto delegato recante il riordino del settore giochi. La novità principale di questa nuova versione è sicuramente l’eliminazione dell’art. 88 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza che prevedeva il rilascio dell’autorizzazione solo ai possessori di una concessione: “L’attività di offerta di gioco pubblico è legale esclusivamente se effettuata in un punto di offerta di gioco pubblico e se il titolare di tale punto di offerta ha previamente conseguito un titolo abilitativo adottato ai sensi dell’articolo 14”, ovvero “presuppone il conseguimento  della concessione rilasciata dall’Agenzia, nonché di una apposita autorizzazione rilasciata dalla stessa Agenzia ai concessionari ovvero, se l’organizzazione della rete fisica di raccolta li preveda, al gestore, all’esercente e al terzo incaricato. L’autorizzazione non può essere rilasciata ai soggetti che non siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12, 92 e 131 del Tulps e dalla normativa antimafia”.

Novità anche per i gestori che dovranno essere in possesso di una autorizzazione rilasciata dai Monopoli di Stato.

“Chiunque esercita, anche a distanza, in qualunque modo, attività di scommesse, sportive o non sportive, anche come intermediario di terzi, in mancanza delle prescritte concessioni od autorizzazioni rilasciate dallo Stato, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da ventimila a cinquantamila euro. La stessa pena è applicata a chiunque, privo della suddette concessioni od autorizzazioni, svolge in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l’accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettati in Italia o all’estero”. E’ quanto previsto dalla nuova bozza per quanto riguarda l’esercizio abusivo di gioco o scommesse.

“Le vincite corrisposte da case da gioco autorizzate negli Stati membri dell’Unione europea o nella Spazio economico europeo non concorrono a formare il reddito per l’intero ammontare percepito nel periodo di imposta”. I giocatori professionisti di poker potranno partecipare ai tornei internazionali negli Stati Ue senza che le vincite debbano essere dichiarate e tassate. E’ quanto previsto dal decreto, confermando la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 22 ottobre scorso.

Per scaricare la bozza integrale del decreto, ecco il documento: Delega20_03_15. es/AGIMEG