Giochi, in Delega Fiscale nuove regole e limitazioni per la pubblicità sui giochi

Il decreto attuativo di Delega Fiscale in materia di giochi entra, come previsto, anche nel merito delle regole in materia di pubblicità. Il provvedimento, ancora in bozza fornisce una serie di indicazioni sulla base delle quali l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli emanerà provvedimenti attuativi.
Resta vietata la pubblicità e la comunicazione sui giochi offerti da soggetti non autorizzati.
E’ vietata in modo assoluto qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari.
La comunicazione commerciale di giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l’esigenza di favorire l’affermazione di modelli di comportamento ispirati a responsabilità, a tutela dell’interesse primario degli individui, ed in particolare dei minori, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza.

La comunicazione commerciale dei giochi non deve:

incoraggiare il gioco eccessivo o incontrollato;

negare che il gioco possa comportare dei rischi;

omettere di rendere espliciti le modalità e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus;

presentare o suggerire che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero costituire una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento;

indurre a ritenere che l’esperienza, la competenza o l’abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l’incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente;

rivolgersi o fare riferimento, anche indiretto, ai minori, e rappresentare questi ultimi, ovvero soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco;

utilizzare segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro;

indurre a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale;

rappresentare l’astensione dal gioco come un valore negativo;

indurre a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita;

fare riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.

LE LIMITAZIONI SUL CANALE TELEVISIVO

La pubblicità è vietata:

sui canali afferenti al genere di programmazione tematica “bambini e ragazzi” della televisione digitale terrestre e satellitare;

nella fascia oraria di programmazione protetta per i minori tra le ore 16.00 e le ore 19.00 di ogni giorno, fatta eccezione per le trasmissioni su canali afferenti al genere di programmazione tematica “sport”, ovvero per le trasmissioni sportive o di eventi sportivi a rilevanza nazionale o internazionale ovunque trasmesse, nonché per quelle su canali tematici dedicati al gioco;

durante i programmi destinati ai minori quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale e negli spettacoli che hanno i minori come protagonisti anche se trasmessi fuori dalla suddetta fascia oraria protetta, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;

b) quanto al canale radiofonico, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale e durante quelli che hanno i minori come protagonisti, nonchè nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;

c) quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata:

durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni;

nelle sale cinematografiche e nei loro foyer in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale;

d) quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro foyer in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori, ovvero chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;

e) quanto alla stampa quotidiana e periodica, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori, le suddette testate sono individuate all’interno dell’elenco pubblicato dalla FIEG, nonché su quella che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile ed adolescenziale.

I concessionari e, in generale, gli operatori di gioco sono obbligati, relativamente alla pubblicità di giochi con vincite in denaro destinata a canali web, ad inserire nei contratti di diffusione pubblicitaria esplicite clausole che impegnino il fornitore a non pubblicare e a fare in modo che non vengano pubblicati banner, annunci, forme di pubblicità di ogni genere su siti web con contenuti contrari alla dignità umana, ai minori e all’ordine pubblico.

Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, quanto meno i seguenti messaggi di avvertimento:

a) denominazione sociale del concessionario e dato identificativo numerico della concessione;

b) i loghi della Agenzia, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;

c) l’avvertenza “ Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica”;

d) l’indicazione dell’indirizzo web dell’Agenzia sul quale consultare le probabilità di vincita, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario, anche il sito web di quest’ultimo. lp/AGIMEG