Scommesse, sanatoria ctd: per i dati sulla raccolta validi anche elementi documentali da cui emerge l’ammontare delle giocate

“Anche nei confronti di coloro che offrono scommesse senza essere collegati al totalizzatore nazionale l’imposta unica sulle scommesse è comunque dovuta. L’Agenzia procederà con l’accertamento tributario computando l’imposta dovuta “su di un imponibile forfetario coincidente con il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia ove è ubicato l’esercizio o il punto di raccolta” . Questo uno dei punti fondamentali sui chiarimenti richiesti dagli operatori che hanno manifestato la volontà di aderire alla Sanatoria, per i punti di scommesse, prevista dalla Legge di Stabilità.
Dubbi risolti anche sulla questione delle “scommesse comunque non affluite al totalizzatore nazionale, ovvero nel caso di sottrazione di base imponibile all’imposta unica sui concorsi pronostici o sulle scommesse. L’Ufficio dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato determina l’imposta dovuta anche utilizzando elementi documentali comunque reperiti, anche se forniti dal contribuente, da cui emerge l’ammontare delle giocate”. cz/AGIMEG