Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare presentata nell’ambito di una controversia relativa al diniego della licenza prevista dall’articolo 88 TULPS per la raccolta del gioco mediante apparecchi VLT. La misura avrà efficacia temporaneamente limitata al periodo necessario per definire il giudizio riguardante la validità della precedente licenza.
La vicenda riguarda specificamente gli apparecchi disciplinati dall’articolo 110, comma 6, lettera b), del TULPS, ossia le VLT. Al centro del procedimento ci sono l’applicazione delle distanze dai luoghi sensibili e gli effetti prodotti dalla cessione di un’attività di gioco.
Il nodo tra nuova apertura e prosecuzione dell’attività
La questione decisiva consiste nello stabilire se la richiesta presentata dalla nuova titolare debba essere considerata una nuova apertura, sottoposta ai limiti distanziometrici previsti dalla normativa regionale, oppure la prosecuzione di un’attività preesistente, esclusa dall’applicazione delle distanze.
L’azienda era stata acquistata con un atto notarile stipulato il 2 ottobre 2025. La licenza posseduta dalla precedente titolare era stata però revocata dalla Questura di Padova il 15 luglio dello stesso anno.
Con la sentenza n. 619/2026, il TAR Veneto aveva respinto il ricorso contro il diniego della nuova licenza. Per il giudice di primo grado, la questione dipendeva proprio dalla possibilità di considerare ancora esistente e valida l’attività precedentemente autorizzata.
La revoca della precedente licenza
Il decreto con cui la Questura aveva revocato la vecchia licenza è oggetto di un distinto contenzioso. Il TAR Veneto aveva respinto il ricorso contro il provvedimento con la sentenza n. 1583/2025.
Quella decisione è stata tuttavia sospesa dal Consiglio di Stato con l’ordinanza n. 1152/2026. La discussione nel merito è stata fissata all’udienza del 3 dicembre 2026.
La validità della precedente licenza assume quindi un ruolo determinante anche nel nuovo procedimento. Se il titolo originario deve considerarsi ancora efficace, potrebbe tornare in discussione la qualificazione della domanda come nuova apertura e, di conseguenza, l’applicazione dei limiti distanziometrici.
Consiglio di Stato: tutela cautelare fino alla decisione sulla licenza
Tenuto conto della cessione dell’azienda intervenuta nell’ottobre 2025 e del fatto che il giudizio sulla revoca della precedente licenza non è stato ancora definito, il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta cautelare presentata dalla nuova titolare.
La misura avrà efficacia soltanto per il periodo necessario alla definizione della controversia relativa alla validità del precedente titolo. L’accoglimento della cautelare non equivale quindi al rilascio definitivo della licenza e non risolve il contrasto sull’applicazione delle distanze.
Udienza di merito fissata al 3 dicembre
Il Consiglio di Stato ha fissato al 3 dicembre 2026 anche l’udienza per la discussione nel merito dell’appello contro il diniego della licenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
L’ordinanza non stabilisce ancora se la cessione d’azienda debba essere qualificata come prosecuzione dell’attività né esclude definitivamente l’applicazione delle distanze. La decisione conclusiva dipenderà anche dall’esito del giudizio collegato sulla legittimità della revoca della precedente licenza. sb/AGIMEG

