Il TAR Lombardia, sezione Quinta, ha accolto il ricorso di una donna, titolare di una ricevitoria del lotto a Valsolda in provincia di Como, contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), annullando sia la revoca della concessione del gioco del lotto sia la conseguente decadenza della rivendita ordinaria n. 8.
La vicenda nasce dai ritardi nei versamenti dei proventi del lotto registrati tra ottobre 2023 e febbraio 2024. ADM aveva contestato cinque tardivi versamenti, tutti oltre i tre giorni lavorativi e per importi pari o superiori alla media settimanale della ricevitoria, ritenendoli sufficienti a integrare la “violazione abituale” prevista dall’articolo 34 della legge 1293/1957 e dalle proprie circolari interne. Da qui la revoca della concessione e, per effetto automatico, la decadenza dalla gestione della rivendita.
La ricorrente ha sostenuto che i ritardi rilevanti fossero in realtà solo tre, perché i versamenti delle settimane del 26 dicembre 2023 e del 2 gennaio 2024, così come quelli del 23 gennaio, 30 gennaio e 6 febbraio 2024, dovevano essere considerati “concentrati” in un’unica violazione, essendo consecutivi e anteriori alla notifica della prima contestazione. Un’interpretazione, questa, che la stessa ADM richiama nella circolare del 18 maggio 2016, dove si prevede che i tardivi versamenti consecutivi prima della prima intimazione di pagamento siano valutati come unica infrazione.
Il TAR ha condiviso questa lettura. Nella sentenza sottolinea che la nozione di abitualità richiede che il rivenditore sia consapevole delle precedenti trasgressioni quando ne commette di nuove; se i ritardi sono avvenuti prima che l’interessato ricevesse la contestazione, mancano i presupposti per qualificare la condotta come abituale e per far venir meno il rapporto fiduciario con l’Amministrazione. Il Collegio ha quindi ritenuto illegittimo il provvedimento di revoca perché non ha applicato correttamente il “meccanismo della continuazione” ai ritardi del 26 dicembre e del 2 gennaio, conteggiandoli separatamente.
Poiché la decadenza della rivendita era atto meramente consequenziale alla revoca della concessione lotto, anche questo provvedimento è stato annullato. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti per la particolarità della vicenda. sm/AGIMEG










