L’onorevole Vaccari (PD-IDP) ha presentato un’interrogazione a risposta in Commissione Finanze alla Camera e rivolta al Ministro dell’economia e delle finanze riguardante la situazione Global Starnet.
Il deputato ha sottolineato nelle premesse che: “secondo quanto riportato da un articolo pubblicato sul quotidiano Domani il 12 febbraio 2024 alla società Global Starnet è stata prorogata al 31 dicembre 2024 la concessione per la realizzazione e la conduzione della rete per la gestione telematica del gioco lecito mediante apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
il citato articolo evidenziava che la proroga sarebbe giunta in vigenza di un’ordinanza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio, datata 8 novembre 2023, che – confermando peraltro una precedente ordinanza dello stesso tribunale amministrativo regionale – fissava la decadenza della suddetta concessione al 31 dicembre 2023, avendo la società interessata – si legge – « perso tutti i ricorsi »;
inoltre, sempre secondo quanto riportato nell’articolo, detta decadenza era stata decisa dal giudice amministrativo in conseguenza di un elevato debito fiscale accertato a carico della citata società, pari a « 335 milioni di euro per tasse non pagate », « sulla base di sentenza della Corte dei conti »; nonostante l’ingente debito e l’ordinanza sopra descritta, pertanto, la concessione sarebbe stata prorogata fino al 31 dicembre 2024 e tale decisione sarebbe « stata tenuta riservata », in presenza inoltre – sempre secondo le notizie di stampa – « dai documenti letti », di « un negoziato » tra Global Starnet e l’Agenzia con la proposta di « uno sconto per Global Starnet di almeno 150 milioni di euro rispetto ai 335 dovuti »”.
Il deputato ha quindi domandato: “se corrisponda al vero la notizia dell’assegnata proroga al 31 dicembre 2024 della concessione in argomento alla società Global Starnet;
quali siano stati i criteri e le motivazioni formalizzate di detta eventuale proroga, stante la menzionata ordinanza, che obbligava l’amministrazione in senso opposto (la decadenza della concessione) e viste le ragioni segnalate per la dichiarata decadenza, consistenti in un ingente debito con l’erario;
quali siano stati i criteri e le motivazioni della transazione e della quantificazione della medesima;
per quale motivo il provvedimento di proroga sarebbe stato « riservato », fermo restando – si deve ricordare – che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 2013, è sempre possibile accedere ai documenti, detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti previsti dal citato decreto legislativo”. cdn/AGIMEG