Focus sulla Determinazione Direttoriale del 25 ottobre 2024 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sull’Istituzione dell’Albo Punti Vendita Ricariche nel secondo numero della Rassegna Normativa dell’Unità di Informazione Finanziaria.
“L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con determinazione del Direttore del 25 ottobre 2024, ha istituito l’Albo unico nazionale dei punti vendita per la ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta del gioco a distanza in attuazione dell’articolo 13 del D.lgs. 41/2024 (c.d. Albo Punti Vendita Ricariche).
L’iscrizione all’Albo è consentita: a) ai titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici; b) ai soggetti che già esercitano l’attività di Punti Vendita Ricariche, titolari di autorizzazione ai sensi degli artt. 86 o 88 del T.U.L.P.S.; c) ai soggetti, titolari di esercizi commerciali aperti al pubblico, in possesso di autorizzazione ai sensi degli artt. 86 o 88 del T.U.L.P.S. L’iscrizione all’Albo è effettuata in via telematica tramite il sito istituzionale dell’ADM ed è presupposto e condizione necessaria per lo svolgimento dell’attività di Punto Vendita Ricariche – si legge nel testo -.
I Punti Vendita Ricariche sono abilitati all’esercizio dell’attività in forza di appositi accordi contrattuali sottoscritti con i concessionari per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, senza vincolo di mandato in esclusiva, che prevedono la corresponsione di un compenso. In base all’art. 2 del Provvedimento, i Punti Vendita Ricariche effettuano operazioni di ricarica dei conti di gioco collegati alle concessioni per la raccolta a distanza dei giochi pubblici, esclusivamente su richiesta del titolare del conto, procedendo a tal fine alla sua identificazione e alla verifica dell’identità di chi chiede la ricarica presso il punto vendita, con esclusione espressa di qualunque prelievo delle somme giacenti sul conto di gioco, nonché di pagamento delle vincite.
L’art. 6 precisa i contenuti minimi che lo schema di contratto adottato dal concessionario per il Punto Vendita Ricariche deve prevedere. Gli artt. 8 e 9 del Provvedimento disciplinano infine le ipotesi di sospensione e di cancellazione dell’iscrizione all’Albo”.
Tra i contenuti minimi che lo schema di contratto adottato dal concessionario per il Punto Vendita Ricariche deve prevedere: “i) il divieto di apertura di conti di gioco intestati ai titolari dei Punti Vendita Ricariche, ai loro familiari e conviventi e al personale dipendente; ii) il divieto di utilizzazione del conto di gioco di un giocatore per la raccolta o l’intermediazione di giocate altrui; iii) il divieto di pagamento delle vincite, anche tramite apparecchiature automatiche; iv) il divieto di utilizzo di apparecchiature automatiche, prive di dispositivi per la identificazione del giocatore e della sua maggior età, per l’apertura e la ricarica dei conti di gioco; v) il divieto di installazione e di messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di usufruire dell’offerta di gioco del concessionario ovvero di apparecchiature messe a disposizione da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità; vi) l’obbligo, da parte del Punto Vendita Ricariche, di rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari secondo quanto previsto dall’articolo 53, comma 2, del D.lgs. 231/2007”.
Il 12 febbraio 2025 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha disposto l’annullamento dell’applicazione degli artt. 9 e 10 della determinazione nei confronti dei concessionari in regime di proroga tecnica e degli esercenti (titolari dei Punti Vendita Ricariche) collegati a tali concessionari.
L’approfondimento iniziale della Rassegna Normativa riguarda le sanzioni finanziarie internazionali, tematica attuale e complessa. Per fornire al lettore un quadro completo di tale argomento se ne illustrano principi e modalità di funzionamento, riservando particolare considerazione ai recenti interventi normativi e agli sviluppi futuri.
Nel testo anche la recente pronuncia della Corte di Cassazione di novembre 2024 sui presupposti per l’invio delle segnalazioni di operazioni sospette da parte di una casa da gioco e individuazione del trattamento sanzionatorio ratione temporis applicabile per la violazione della normativa antiriciclaggio.
“La Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità di una casa da gioco per avere omesso di segnalare l’operatività sospetta di un cliente che, dal 2011 al marzo 2015, aveva utilizzato assegni circolari emessi da circa venti banche per l’acquisto di gettoni di gioco, nell’ambito dell’esame del ricorso dalla stessa proposto per ottenere l’annullamento del decreto sanzionatorio emesso dal MEF (ordinanza n. 29391 del 14 novembre 2024). La Corte ha ribadito che l’obbligo di segnalazione di operazioni sospette sorge avendo riguardo all’operazione e non richiede che si abbia la certezza del compimento di un reato a monte ovvero della finalità di riciclaggio della stessa.
Con riferimento alla rilevanza degli indici di anomalia previsti dal decreto del Ministero dell’Interno del 17 febbraio 2011, la Corte ha inoltre evidenziato che “tutti i provvedimenti amministrativi che individuano gli indici di anomalia” rappresentano “istruzioni volte ad agevolare gli operatori” ma non esauriscono le possibili ipotesi di operazioni sospette, né costituiscono il necessario presupposto perché l’operazione debba essere segnalata. Riguardo al trattamento sanzionatorio applicabile per la violazione della disciplina antiriciclaggio, la Suprema Corte ha rilevato che le norme più favorevoli si applicano anche laddove sopraggiungano in pendenza del giudizio di merito o di legittimità, poiché il principio del favor rei prevale sulle preclusioni derivanti dalle regole in tema d’impugnazione.
Quanto all’individuazione del trattamento sanzionatorio più favorevole tra quello previsto dalla legge vigente al momento della commissione della violazione e quello risultante dalle modifiche normative successivamente introdotte, la Suprema Corte ha precisato che non è sufficiente prendere in considerazione il minimo ed il massimo edittali previsti, in quanto occorre individuare in concreto il regime complessivamente più favorevole, avuto riguardo a tutte le caratteristiche del caso specifico”, conclude il testo. cdn/AGIMEG