Il Tribunale di Ravenna (sentenza n. 727/2025, pubblicata il 19 novembre 2025) ha annullato un’ingiunzione da 54.000 euro emessa nei confronti della titolare di un bar del centro di Faenza (RA), difesa dagli avvocati dello studio Giacobbe e Associati, inizialmente sanzionata per presunta violazione della legge regionale Emilia-Romagna n. 5/2013 sul gioco.
Secondo il Comune, la sostituzione delle sei slot machine presenti nel locale – con cambio di gestore degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, TULPS – costituiva “nuova installazione” in un esercizio situato a meno di 500 metri dai luoghi sensibili, in violazione del distanziometro previsto sempre dalla stessa normativa regionale.

La parte ricorrente ha sostenuto invece di essersi limitata a sostituire apparecchi già legittimamente installati, senza aumentare il numero delle macchine. Il cambio delle slot non rientra tra le ipotesi equiparabili alla nuova installazione, quali: rinnovo del contratto tra esercente e concessionario, stipula di un nuovo contratto in caso di rescissione o risoluzione del precedente, trasferimento dell’attività in altro locale. Nessun riferimento, dunque, è previsto per la mera sostituzione con cambio di gestore.
Il giudice ha innanzitutto sospeso l’efficacia dell’ordinanza, rilevando il rischio di danno grave e irreparabile per l’impresa, dato il reddito annuo di poco superiore ai 12 mila euro. Nel decidere nel merito, il Tribunale ha richiamato il principio di legalità in materia di sanzioni amministrative (art. 1 L. 689/1981): non è consentito estendere per analogia le ipotesi sanzionabili oltre quanto previsto dalla norma. La sostituzione degli apparecchi, non espressamente menzionata dall’art. 6, comma 2-ter, non può quindi essere trattata come nuova installazione.
Il Tribunale ha escluso anche che si fosse concluso un “nuovo contratto” con il concessionario, non essendo provato l’accordo: il modulo rinvenuto durante l’ispezione, datato 27 marzo 2024 e privo della firma del concessionario, non è stato ritenuto sufficiente a dimostrarne la conclusione.
Con la sentenza, il giudice ha accolto l’opposizione e annullato l’ordinanza ingiunzione. sm/AGIMEG

