Il Tribunale di Como ha annullato integralmente la sanzione amministrativa e la sanzione accessoria (30 giorni di chiusura) irrogata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al titolare di un hotel ristorante di Laglio.
La vicenda trae origine da un controllo della Guardia di Finanza dell’ottobre 2021. In quella circostanza, era stato contestato il mancato possesso del nulla osta per un apparecchio da gioco. Il Tribunale ha ora accertato che l’apparecchio era un dispositivo di puro intrattenimento, privo di qualunque vincita in denaro. Riconducibile, quindi, alle ipotesi di gioco lecito previste dall’art. 110, comma 7, lett. a) e c), del T.U.L.P.S.
Prevalenza della normativa europea

Il giudice ha chiarito che, per questa tipologia di apparecchi, non è dovuto alcun nulla osta preventivo. La relativa disciplina nazionale (art. 38 L. 388/2000) non trova applicazione per contrasto con il diritto dell’Unione europea (Direttiva 2006/123/CE), in linea con i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione (ord. n. 31603/2025 e sent. n. 3997/2024). Ne consegue che l’apparecchio non poteva essere ricondotto, neppure indirettamente, all’ambito del gioco d’azzardo.
La decisione riveste interesse generale, poiché ribadisce un principio di rilievo per tutti gli esercizi commerciali. I giochi di puro intrattenimento, privi di vincita, non sono soggetti all’obbligo di nulla osta preventivo, in coerenza con la libertà di stabilimento garantita dall’ordinamento europeo.
L’Agenzia è stata altresì condannata alla rifusione integrale delle spese di lite. Il Sig. Trentini è stato assistito dagli Avv. Vincenzo Sapone e Avv. Federico Davide Sapone,
del Foro di Como. sm/AGIMEG

