Tribunale di Avellino accoglie ricorso sala giochi: “Se gestore non omette controllo degli ingressi, la sanzione per minori in sala è illegittima”

Il Tribunale di Avellino ha accolto il ricorso del titolare di una sala giochi che era stato multato per la presenza di minori nel locale. Secondo i giudici, la sanzione per essere ritenuta legittima deve riguardare una condotta dell’esercente che sia obiettivamente omissiva dell’esercizio della prevista e necessaria attività di controllo agli ingressi.

Il ricorrente – nelle motivazioni dell’appello al Tribunale – ha fatto presente che il 7 marzo 2018 sono entrati due ragazzi, immediatamente richiamati con il microfono per fornire le generalità ma uno dei ragazzi, nonostante fosse stato richiamato, si è intrufolato furtivamente ed in modo lesto ed imprevedibile all’ingresso della sala non adibita a gioco prelevando un foglio di quotazioni delle gare e subito usciva fuori dalla agenzia senza effettuare né giocate né prelievi, il tutto in un lasso di tempo di 17-18 secondi, come ripreso dalle telecamere. Successivamente è entrato nel locale un agente della Guardia di Finanza seguito da uno solo dei due ragazzi elevando la contestazione impugnata di oltre 6mila euro, oltre che la chiusura del locale.

Il tribunale di Avellino ha stabilito che “dal verbale radatto non si evince se sia stato accertato da quanto tempo il minore fosse presente in loco né se gli addetti abbiano volutamente ignorato la presenza. Dagli scritti difensivi della legale rappresentante della società attrice nonché dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, emerge che l’ingresso del minore era stato repentino così come la sua uscita dall’Agenzia avvenuta dopo appena 18 secondi impedendo di fatto ogni tipo di controllo da parte del gestore. Per di più, mentre uno dei ragazzi si allontanava senza essere identificato dalla Guardia di Finanza, l’altro minore non aveva con sé i documenti tanto che veniva generalizzato soltanto successivamente”.

“Sul punto dirimente appare la sentenza n. 2208/ 2018 della Corte d’appello di Firenze che si è pronunciata sull’illegittimità di un’ordinanza ingiunzione emessa nei confronti di un’Agenzia di scommesse per violazione dell’art. 7 comma 8 del d.l. n. 158/2012 (c.d. decreto Balduzzi), convertito con la l. n. 189/2012. Con la predetta sentenza, il giudice di secondo grado ha affermato che “la sanzione per essere ritenuta legittima deve riguardare una condotta dell’esercente che sia obiettivamente omissiva dell’esercizio della prevista e necessaria attività di controllo agli ingressi”.

“La pronuncia in parola, dunque, oltre per ciò che rileva nel caso di specie è di portata innovativa circa l’interpretazione della norma di cui all’art. 7 comma 8 del d.l. n. 158/2012, poiché consente di superare l’automatismo fra l’accertamento della presenza di un minore in un’attività di scommesse e l’irrogazione della sanzione, a prescindere dalla circostanza concrete che ne hanno determinato e causato l’ingresso, la cui sussistenza deve essere valutata attentamente caso per caso sia dall’Amministrazione che dal giudice”.

Per queste ragioni il Tribunale di Avellino ha deciso di accogliere il ricorso del titolare della sala giochi e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato. ac/AGIMEG