Il Consiglio di Stato respinge la domanda sospensiva, vista anche l’imminente ripresa del giudizio in primo grado per definire la questione nel merito, nei ricorsi intentati da Euromatic contro le ordinanze antislot di Borgo Valsugana e Mori, e la provincia di Trento. La compagnia – incaricata di Lottomatica – aveva impugnato due delibere comunali adottate in attuazione della legge provinciale 14 luglio 2000, n. 9 che vieta l’istallazione di apparecchi da gioco entro un raggio di 500 metri dai luoghi sensibili. Il Tar di Trento già in primo grado non aveva concesso la sospensiva spiegando che dalla mancata sospensione della delibera comunale non discendeva un danno grave e irreparabile per la compagnia, e che tra i due interessi in gioco – quello imprenditoriale e quello alla salute – “prevale il pregiudizio grave ed irreparabile all’interesse individuale e collettivo, di portata non solo patrimoniale”. Un giudizio solo in parte confermato dal giudice di appello: “dall’ordinanza impugnata” si legge nella pronuncia di oggi, “non derivano oggettivamente danni gravi ed irreparabili, la cui sussistenza costituisce uno dei presupposti richiesti dall’ordinamento per la concessione della richiesta misura cautelare”. Una decisione presa anche in considerazione del fatto che il Tar Trento a breve discuterà la questione nel merito, l’udienza è stata fissata il 6 giugno prossimo. lp/AGIMEG