Totocalcio: il montepremi per il ’13’ riparte sempre da 100.000 euro. La determina di ADM

Aumenta a 100.000 euro il montepremi della categoria di vincita “Il tredici” del Totocalcio. E’ quanto contenuto in una determina dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Ecco il testo integrale della determina:

“VISTO il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l’applicazione e l’esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attività di gioco; VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”; VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; VISTA la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante “Primi interventi per il rilancio dell’economia” e, in particolare, l’articolo 12, commi 1 e 2, concernenti il riordino delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, delle scommesse e dei concorsi a premi; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell’articolo 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all’Amministrazione autonoma monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; VISTO il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni con la legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attributo all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici; VISTO il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, recante norme concernenti i concorsi pronostici su base sportiva, come modificato dai decreti ministeriali del 5 agosto 2004, del 31 gennaio 2006, del 6 agosto 2007 e del 18 settembre 2009; VISTO l’articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” che ha rideterminato la posta di gioco dei concorsi pronostici a partire dal 1º gennaio 2005, al fine di assicurare l’incremento dei volumi di raccolta derivanti dai concorsi pronostici su base sportiva e tenuto conto delle nuove modalità di finanziamento del CONI; VISTO il decreto direttoriale del 9 dicembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 2008, n. 297, recante le modalità di partecipazione ai concorsi pronostici mediante giocate a caratura speciale; VISTO l’articolo 24, commi da 11 a 26, della legge 7 luglio 2009, n. 88, con il quale sono dettate nuove disposizioni per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 11 del citato articolo, fra cui i concorsi pronostici su base sportiva; VISTO il decreto direttoriale 4 luglio 2011, recante “Misure per la regolamentazione della raccolta a distanza dei concorsi pronostici su base sportiva, delle scommesse a totalizzatore su eventi diversi dalle corse dei cavalli, dell’ippica nazionale, dell’ippica internazionale e dei concorsi pronostici su base ippica”; VISTO l’articolo 1, comma 634, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che stabilisce che “Al fine di incentivare forme di gioco che non comportano rischi connessi al disturbo da gioco d’azzardo, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli si procede alla riforma dei concorsi pronostici sportivi, di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342”; VISTO l’articolo 1, comma 635, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che statuisce che “Il provvedimento di cui al comma 634 definisce la tipologia dei singoli concorsi pronostici sportivi, le condizioni generali di gioco e le relative regole tecniche, la gestione ed il controllo dei flussi finanziari, la posta unitaria di partecipazione al gioco, nonché la relativa variazione in funzione dell’andamento del gioco, la giocata minima e la ripartizione della posta unitaria di partecipazione al gioco di cui all’articolo 1, comma 283, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, secondo i seguenti criteri: a. percentuale destinata al montepremi: tra il 74 per cento e il 76 per cento; b. percentuale destinata al compenso del concessionario: 5 per cento; c. percentuale destinata al punto vendita a titolo di aggio: 8 per cento; d. percentuale destinata alla società Sport e salute S.p.a. per le attività di cui al comma 639: tra l’11 e il 13 per cento”; VISTO l’articolo 1, comma 636, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che stabilisce che “Con il provvedimento di cui al comma 634 sono, altresì, individuati i concorsi pronostici sportivi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 giugno 2003, n. 179, e le scommesse a totalizzatore sportive e non sportive previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 agosto 1999, n. 278, per i quali viene disposta la sospensione o la chiusura definitiva e le relative modalità di gestione dei flussi finanziari”; VISTA la Determinazione direttoriale prot. 341800/RU del 15 settembre 2021 con cui è stato adottato il “Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva”; VISTO, in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera j) del citato Regolamento, con cui è definito il fondo di riserva, quale “fondo, alimentato dai resti e dalle vincite e rimborsi non riscossi entro i termini previsti dal presente regolamento, dal quale si attingono le risorse necessarie per integrare, ove previsto, le vincite qualora inferiori all’euro o il montepremi di una o più formule di gioco”; VISTO, altresì, in particolare l’articolo 13, comma 1, lettera a) del citato regolamento a norma del quale “l’Importo da destinare ai premi per ogni singola formula di gioco è determinato dallo specifico montepremi e incrementato” “delle somme del fondo di riserva che ADM destina ad incremento del montepremi”; VISTO, altresì, in particolare anche l’articolo 14 del citato Regolamento, con cui sono definite le categorie di vincita; TENUTO CONTO del fatto che in occasione del concorso Totocalcio n. 11 dell’undici e dodici marzo 2023 è stata pagato il premio relativo alla categoria di vincita “Il tredici”; TENUTO CONTO del fatto che, in conseguenza del citato pagamento del premio relativo alla categoria di vincita “Il tredici”, il montepremi della stessa si è azzerato; VALUTATA l’opportunità di dare attuazione a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, lettera a) del “Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva”, incrementando l’importo del montepremi per i concorsi successivi al n. 11/2023;

DISPONE

ARTICOLO 1

  1. Il montepremi della categoria di vincita “Il tredici” del concorso pronostici su base sportiva è incrementato in misura pari a euro 100.000,00 (centomila). 2. L’importo di euro 100.000,00 (centomila) è prelevato dal Fondo di riserva di cui all’articolo 1, comma 2, lettera j) del citato Regolamento recante la disciplina dei concorsi pronostici su base sportiva”.

cdn/AGIMEG