Torre del Greco (NA), la Cassazione conferma la condanna per peculato al titolare di una ricevitoria. Si era appropriato dei soldi delle giocate

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del titolare di una ricevitoria del lotto a Torre del Greco, confermando la condanna per peculato già pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli il 3 dicembre 2024. In secondo grado la pena era stata ridotta, riconoscendo il vizio parziale di mente ex art. 89 cod. pen., a un anno, due mesi e sette giorni di reclusione.

L’uomo era stato ritenuto responsabile di essersi appropriato delle somme incassate per le giocate, che avrebbe dovuto riversare, attraverso la concessionaria Lotto Italia s.r.l., all’amministrazione dei Monopoli di Stato. La difesa aveva contestato la stessa configurabilità del peculato, sostenendo che il rapporto dell’esercente fosse solo privatistico e limitato alla società concessionaria, senza alcuna qualifica pubblicistica né disponibilità di denaro pubblico. Da qui la tesi secondo cui non vi sarebbe stata la figura dell’“incaricato di pubblico servizio” richiesta dall’art. 314 cod. pen.

Tar Tribunale Amministrativo Regionale

La Cassazione ha respinto radicalmente questo impianto, richiamando la consolidata giurisprudenza secondo cui il titolare di una ricevitoria del lotto è incaricato di pubblico servizio e risponde di peculato se trattiene le somme delle giocate invece di versarle nei termini previsti. Il denaro incassato è di pertinenza della pubblica amministrazione fin dal momento della riscossione, e la natura privata della concessionaria non muta la struttura pubblicistica del rapporto, essendo questa solo il soggetto cui è traslato in concessione l’esercizio del servizio.

L’impiego del denaro destinato all’ente pubblico in giochi a titolo privato è stato considerato indice univoco della volontà di agire a scopo personale, integrando così il peculato consumato. Di conseguenza è stata esclusa la possibilità di riqualificare il fatto come peculato d’uso, anche perché la giurisprudenza ammette tale ipotesi solo per “cose di specie” e non per il denaro, bene fungibile per il quale non è giuridicamente configurabile un semplice uso temporaneo con restituzione.

La Corte ha inoltre definito infondata la tesi difensiva che invocava una sorta di caso fortuito o forza maggiore, collegando l’omesso versamento alla dipendenza dal gioco dell’imputato. Con la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la sentenza di condanna diventa definitiva e il titolare della ricevitoria di Torre del Greco è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. sm/AGIMEG