Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Ottava, ha respinto il ricorso presentato dall’amministratrice unica di una società titolare di licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’attività di raccolta scommesse a Torre Annunziata, confermando la sospensione per tre mesi disposta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza.
Il provvedimento, notificato nell’aprile 2022, era stato motivato dal venir meno delle garanzie di sicurezza e affidabilità necessarie per svolgere un’attività considerata “di estrema delicatezza” per l’ordinamento, in quanto potenzialmente esposta a rischi di infiltrazione criminale. L’autorità di pubblica sicurezza aveva evidenziato che la gestione effettiva del centro sarebbe stata affidata in modo occulto al genero della ricorrente, persona priva dei requisiti richiesti e ritenuta collegata a un clan camorristico. Inoltre, erano stati segnalati legami familiari ed economici con altri soggetti coinvolti in indagini per reati di criminalità organizzata e corruzione, oltre a irregolarità nella gestione dell’attività.
La ricorrente aveva contestato la legittimità del provvedimento, sostenendo che gli elementi raccolti fossero solo frutto di attività investigativa e non provassero alcuna contiguità con ambienti criminali, né abuso della licenza. Tuttavia, il TAR ha ritenuto che l’amministrazione avesse svolto un’istruttoria approfondita e motivato in modo adeguato la sospensione, valorizzando elementi indiziari ritenuti idonei a far emergere un “alto grado di inaffidabilità” della titolare.
Particolarmente rilevante, secondo il giudice, la circostanza che la stessa ricorrente avesse ammesso, nel corso di indagini penali, di essere intestataria fittizia della licenza “per fare un favore” al genero, senza percepire compensi, configurando così un espediente per eludere la normativa.
Il TAR ha ribadito che in materia di licenze di polizia, l’amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare la permanenza dei requisiti di affidabilità, anche sulla base di elementi indiziari e senza attendere l’esito di eventuali procedimenti penali. La scelta di sospendere la licenza per tre mesi è stata ritenuta proporzionata e funzionale a prevenire ulteriori abusi.
La sentenza, oltre a confermare la sospensione, condanna la ricorrente al pagamento di 2.000 euro di spese legali in favore dell’amministrazione resistente. sm/AGIMEG









