Il TAR Campania ha respinto il ricorso presentato dal titolare di un’agenzia di scommesse di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, contro il provvedimento con cui il 15 luglio 2022 la Questura di Napoli aveva revocato la licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 TULPS. La sentenza ha conferma la piena legittimità della scelta delle autorità, ritenuta coerente con la funzione preventiva dei poteri di polizia in un settore considerato “di estrema delicatezza” come quello delle scommesse.
Il ricorrente, già titolare della licenza dal 2016, aveva evidenziato di aver rilevato, insieme alla compagna, anche le quote di una società proprietaria di un’ulteriore agenzia di raccolta scommesse nello stesso Comune, anch’essa autorizzata con licenza. Entrambe le attività erano state in precedenza colpite da un provvedimento di sospensione di tre mesi, motivato con presunte irregolarità e possibili collegamenti con la criminalità organizzata, anche attraverso la figura del fratello del ricorrente. A seguito di quella sospensione – già oggetto di separato giudizio definito con sentenza di rigetto del TAR – la Questura era poi passata alla revoca definitiva della licenza dell’agenzia.
Nel ricorso l’interessato aveva contestato la misura come sproporzionata e illogica. Da un lato sosteneva che, quanto all’agenzia, non sarebbero stati integrati i presupposti previsti dal contratto di concessione, richiamando la marginalità di alcune giocate effettuate da soggetti legati a persone gravate da precedenti. Dall’altro rivendicava una propria condotta personale ineccepibile, giudicando irrilevanti le occasioni in cui era stato identificato in compagnia di pregiudicati, considerate “fisiologiche” nel contesto cittadino. Parimenti minimizzava la mancata sostituzione dell’amministratrice dell’altra società (suocera del fratello) e la portata dei procedimenti penali pendenti a suo carico e a carico della compagna, ancora nella fase delle indagini.

Il TAR, richiamando la propria giurisprudenza e quella del Consiglio di Stato, ha ribadito che l’attività di raccolta scommesse è soggetta a un controllo particolarmente rigoroso quanto al mantenimento dei requisiti soggettivi in capo al titolare. Le autorizzazioni di polizia hanno carattere personale e possono essere revocate non solo in presenza di accertati reati, ma anche quando emergano elementi tali da far venir meno il requisito di affidabilità, sulla base di una valutazione prognostica circa il rischio di abusi o di utilizzo illecito del titolo. Non è quindi necessario attendere sentenze penali definitive: è sufficiente un quadro indiziario serio, attuale e complessivo, idoneo a far ritenere la licenza potenzialmente strumentale a condotte pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Applicando questi principi al caso concreto, il Collegio ha ritenuto che l’Amministrazione avesse svolto un’istruttoria ampia e coerente, valorizzando in modo non illogico una serie di elementi: i legami familiari e affettivi del ricorrente con soggetti indagati per gravi reati, fra cui associazione di tipo mafioso e corruzione; l’esistenza di un secondo centro scommesse, formalmente intestato a una congiunta, che nel corso delle indagini penali ha dichiarato di essere mera intestataria “di favore” dell’attività; la partecipazione del ricorrente e della compagna alle quote sociali della società titolare di quell’agenzia; le risultanze delle banche dati in ordine alle ripetute frequentazioni del ricorrente con soggetti gravati da rilevanti precedenti penali e di polizia. In questo contesto, il TAR ha giudicato non decisive – e anzi marginali – le difese dell’interessato, ritenendo che esse non fossero in grado di scalfire l’impianto ricostruttivo offerto dalla Questura.
Secondo i giudici amministrativi, il quadro complessivo restituisce “un alto grado di inaffidabilità” del titolare rispetto al corretto utilizzo della licenza e un concreto pericolo per l’ordine pubblico, specie in un comparto, quello delle scommesse, particolarmente esposto a fenomeni di infiltrazione criminale. Di qui il giudizio di piena proporzionalità della revoca, considerata misura coerente con la finalità preventiva che ispira i poteri di polizia. sm/AGIMEG

