Arriva sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Regioni la Legge Regionale della Toscana del 19 luglio 2023, n. 28 ‘Divieti per i minori in materia di prevenzione della ludopatia. Modifiche alla l.r. 57/2013′.
Nel testo si specifica che è ‘vietato consentire ai minori di anni diciotto l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento, che distribuiscono tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita’. La normativa prevede inoltre sanzioni fino a un massimo di 500 euro in caso di inosservanza del divieto.
Ecco il testo integrale:
IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga
la seguente legge:
(Omissis);
IL CONSIGLIO REGIONALE
Visto l’art. 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’art. 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;
Vista la legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57 (Disposizioni per
il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco d’azzardo
patologico);
Considerato quanto segue:
1. Con la legge regionale n. 57/2013 la Regione ha dettato
specifiche disposizioni per regolare, in particolare, le distanze
minime che devono intercorrere fra i luoghi adibiti al gioco con
vincita in denaro ed i luoghi socialmente sensibili, nonche’ per il
sostegno ai soggetti affetti da gioco patologico e alle loro
famiglie;
2. Si ritiene opportuno implementare le misure di prevenzione
della ludopatia, anche in relazione a potenziali sviluppi futuri
della patologia tra i minori, introducendo, nella medesima legge
regionale n. 57/2013, specifiche disposizioni finalizzate a vietare
agli stessi l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici ed
elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri
strumenti elettronici di pagamento, che distribuiscono tagliandi
direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita
(ticket redemption);
Approva
la presente legge:
Art. 1
Apparecchi e congegni che distribuiscono tagliandi. Divieto di
utilizzo per i minori. Inserimento dell’articolo 4-bis nella legge
regionale n. 57/2013.
1. Dopo l’art. 4 della legge regionale 18 ottobre 2013, n. 57
(Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione del gioco
d’azzardo patologico) e’ inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Apparecchi e congegni che distribuiscono tagliandi.
Divieto di utilizzo per i minori). – 1. E’ vietato consentire ai
minori di anni diciotto l’utilizzo di apparecchi e congegni meccanici
ed elettromeccanici, attivabili con moneta, con gettone ovvero con
altri strumenti elettronici di pagamento, che distribuiscono
tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della
partita.
2. Il regolamento di cui all’art. 15 definisce le modalita’ di
attuazione del divieto di cui al comma 1.».
Art. 2
Sanzioni. Modifiche all’articolo 14
della legge regionale n. 57/2013
1. Dopo il comma 1 dell’art. 14 della legge regionale n. 57/2013 e’
inserito il seguente:
«1.1 L’osservanza del divieto di cui all’art. 4-bis, comma 1,
comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro
25,00 ad un massimo di euro 500,00.».
2. Al comma 2 dell’art. 14 della legge regionale n. 57/2013, dopo
le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «, 1.1».
Art. 3
Regolamento di attuazione. Modifiche all’art. 15
della legge regionale n. 57/2013
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’art. 15 della legge
regionale n. 57/2013 e’ aggiunta la seguente:
«c-bis) ferma restando la sanzione di cui all’art. 14, comma 1.1,
le modalita’ di attuazione del divieto di cui all’art. 4-bis, comma
1.».
Art. 4
Disposizioni di attuazione. Inserimento dell’articolo 15-bis
nella legge regionale n. 57/2013
1. Dopo l’art. 15 della legge regionale n. 57/2013 e’ inserito il
seguente:
«Art. 15-bis (Disposizioni di attuazione). – 1. Il divieto di cui
all’art. 4-bis, comma 1, e la sanzione di cui all’art. 14, comma 1.1,
si applicano a decorrere dall’entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari di attuazione del divieto stesso.».
Art. 5
Clausola di neutralita’ finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
La presente legge e’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
cdn/AGIMEG