E’ entrato in vigore, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA).
Il provvedimento, che ha carattere compilativo, riunisce in un unico testo la vigente disciplina relativa all’IVA e abroga contestualmente le disposizioni di riferimento. Nel testo sono contenute anche disposizioni riguardanti il comparto dei giochi pubblici, delle scommesse e degli apparecchi da intrattenimento.
Esenzione IVA per giochi e scommesse: cosa prevede la normativa
In particolare, all’articolo 37, dedicato alle operazioni esenti dall’imposta, vengono annoverate anche “le operazioni relative all’esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, ratificato con legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché quelle relative all’esercizio dei totalizzatori e delle scommesse di cui al regolamento approvato con decreto del Ministro per l’agricoltura e per le foreste 16 novembre 1955, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 26 novembre 1955, ivi comprese le operazioni relative alla raccolta delle giocate”. E “le operazioni relative all’esercizio delle scommesse in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e competizioni di ogni genere, diverse da quelle indicate alla lettera f), nonché quelle relative all’esercizio del giuoco nelle case da giuoco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate”.
“L’esenzione si applica alla raccolta delle giocate con gli apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, anche relativamente ai rapporti tra i concessionari della rete per la gestione telematica ed i terzi incaricati della raccolta stessa”.
Conservazione delle fatture elettroniche
“Gli obblighi di conservazione previsti dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26 giugno 2014, si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di interscambio di cui all’articolo 74, comma 3, e memorizzati dall’Agenzia delle entrate.
Per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche di cui al presente articolo, reso disponibile agli operatori IVA dall’Agenzia delle entrate, il partner tecnologico Sogei S.p.a. non può avvalersi di soggetti terzi. I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’articolo 5 del citato decreto ministeriale 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.
Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l’amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo dell’amministrazione finanziaria”.
Imposta sugli intrattenimenti e attività di gioco
“Per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa contenuta nell’allegato 2 al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, l’imposta si applica sulla stessa base imponibile dell’imposta sugli intrattenimenti ed è riscossa con le stesse modalità stabilite per quest’ultima.
La detrazione di cui all’articolo 56 è forfettizzata in misura pari al 50 per cento dell’imposta relativa alle operazioni imponibili. Se nell’esercizio delle attività incluse nella tariffa vengono effettuate anche cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica, comunque connesse alle attività di cui alla tariffa stessa, l’imposta si applica con le predette modalità ma la detrazione è forfettizzata in misura pari ad un terzo per le cessioni o concessioni di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica.
I soggetti che svolgono le attività incluse nella tariffa sono esonerati dall’obbligo di fatturazione, tranne che per le prestazioni di sponsorizzazione, per le cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarie; sono altresì esonerati dagli obblighi di registrazione e dichiarazione, salvo quanto stabilito dall’articolo 88; per il contenzioso si applica la disciplina stabilita per l’imposta sugli intrattenimenti.
Le singole imprese hanno la facoltà di optare per l’applicazione dell’imposta nei modi ordinari dandone comunicazione al concessionario di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al proprio domicilio fiscale, prima dell’inizio dell’anno solare e all’ufficio dell’Agenzia delle entrate secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l’opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio”. cdn/AGIMEG









