Il Tar Lazio ha in parte respinto ed in parte dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse un ricorso contro la tassa da 500 milioni introdotta con la Stabilità 2015. I giudici confermano l’orientamento avuto precedente sulla materia.
Il balzello colpiva tutta la filiera degli apparecchi, ma la norma era stata studiata male: obbligava i concessionari a raccogliere i denari necessari ripartendo il prelievo con gli altri soggetti. In realtà sono i gestori a controllare i flussi di cassa e alcuni si rifiutarono di versare il dovuto. La tassa venne cancellata con la Stabilità dell’anno successivo – il Governo ha puntato su un più sicuro aumento del Preu – e venne introdotta una norma esplicativa per riscuotere il prelievo 2015. I concessionari intanto si erano rivolti al Tar Lazio, e avevano ottenuto il rinvio alla Corte Costituzionale. La Consulta – nella sentenza dello scorso giugno – ha fatto leva proprio sul cambio di disciplina per rispedire le carte al Tar Lazio: “è mutato, di conseguenza, anche il presupposto della non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità”, scriveva la Consulta. In sostanza la Corte Costituzionale aveva chiesto al Tar di valutare se ci sono dubbi di legittimità anche sulla norma interpretativa.
“Il meccanismo ideato per consentire il versamento del prelievo oggetto di causa – ricorda il Tar Lazio – è stato totalmente rimodulato, con effetto ex tunc, dalla norma interpretativa di cui all’articolo 1, comma 921, della legge n. 208 del 2015, in forza della quale, come detto, “Il comma 649 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell’anno 2015.. La previsione sopravvenuta chiarisce, quindi, che la somma definita in capo a ciascuno dei tredici concessionari in proporzione al numero di apparecchi a essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014 deve essere ripartita tra gli operatori della filiera in misura proporzionale alla rispettiva partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali. La disposizione di legge non menziona l’obbligo, per gestori ed esercenti, di riversare ai concessionari il ricavato delle giocate, comprensivo del compenso loro spettante sulla base degli accordi contrattuali. Ciò significa quindi che i gestori e gli esercenti, inizialmente obbligati a versare l’intero ricavato delle giocate, senza possibilità di trattenere il compenso loro spettante, attualmente sono tenuti in misura proporzionale ai compensi contrattuali del 2015 e non devono più rinegoziare i loro rapporti con i concessionari.
34.2. Le doglianze ora esaminate risultano, perciò, superate”. lp/AGIMEG