Home Attualità Taranto, il TAR conferma il diniego della licenza per la raccolta scommesse a un bar: “Pericolo di attività gestita da terzi non affidabili”

Taranto, il TAR conferma il diniego della licenza per la raccolta scommesse a un bar: “Pericolo di attività gestita da terzi non affidabili”

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Il TAR Puglia ha respinto il ricorso di una società che chiedeva l’annullamento del diniego della licenza di pubblica sicurezza per la raccolta di scommesse in un locale adibito a bar in provincia di Taranto. Il provvedimento, firmato dal Questore il 22 luglio 2024 e confermato ora dal giudice amministrativo, negava l’autorizzazione ex art. 88 TULPS ritenendo insussistenti i requisiti soggettivi di affidabilità del richiedente e ravvisando il rischio concreto di una gestione “per interposta persona”.

La società, costituita a inizio 2024 e controllata da un unico socio, aveva chiesto la licenza per aprire un punto scommesse nello stesso locale in cui fino al dicembre 2023 operava un altro centro autorizzato, la cui licenza era stata sospesa e poi revocata dopo che la Questura aveva accertato che la gestione effettiva era svolta da un soggetto privo dei requisiti di pubblica sicurezza, poi formalmente diffidato a proseguire l’attività.

Nel corso dell’istruttoria sulla nuova domanda, la Questura ha riscontrato più volte la presenza proprio di quel soggetto diffidato all’esterno e nei pressi del locale: in particolare durante il sopralluogo del 22 maggio 2024 per verificare i requisiti di sorvegliabilità, quando il legale rappresentante della società ricorrente non era presente e si è presentato solo dopo essere stato contattato telefonicamente dal medesimo soggetto; e nuovamente al momento della notifica del preavviso di diniego, con il richiedente ancora assente. Per l’amministrazione questi elementi facevano emergere il pericolo concreto che l’attività sarebbe stata di fatto gestita dal terzo non affidabile, in violazione del principio di personalità delle autorizzazioni di polizia previsto dagli artt. 8 e 88 TULPS.

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La società aveva contestato il diniego lamentando, tra l’altro, violazione delle norme sul procedimento amministrativo, difetto di istruttoria, carenza di motivazione e lesione della libertà di iniziativa economica ex art. 41 della Costituzione. A suo dire, la presenza del soggetto diffidato si sarebbe spiegata solo con la sua qualità di cliente abituale del bar e con un incarico occasionale di “sorveglianza” del locale in assenza del titolare. Il TAR ha però ritenuto queste giustificazioni non idonee a scalfire il quadro emerso dagli accertamenti di polizia.

Nella sentenza, il Tribunale ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui, in materia di licenze di pubblica sicurezza e in particolare per l’apertura di centri scommesse, l’autorità di P.S. dispone di un potere “ampiamente discrezionale” e deve poter valutare con il massimo rigore qualsiasi circostanza che faccia temere abusi, anche in assenza di reati o condanne penali. Possono quindi assumere rilievo, in chiave prognostica, fatti riguardanti soggetti terzi o collegati al richiedente, qualora rivelino possibili condizionamenti, interposizioni fittizie o elusioni delle regole di settore.

Il TAR ha sottolineato inoltre che il provvedimento della Questura risulta sorretto da un’istruttoria articolata e da una motivazione coerente, che ha tenuto conto anche delle controdeduzioni della società – pur senza dover confutare analiticamente ogni singolo argomento difensivo. A rafforzare il giudizio negativo concorrono ulteriori profili evidenziati nel diniego, come la presenza di un accesso secondario sul retro che incide sulla sorvegliabilità del locale e la contestuale attività principale di bar con somministrazione di alimenti e bevande a un pubblico indifferenziato, inclusi minori, in potenziale contrasto con l’assetto dichiarato per il centro scommesse.

Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha confermato, anche nel merito, la valutazione già espressa in sede cautelare (ordinanza n. 620/2024, poi avallata dal Consiglio di Stato), dichiarando infondati tutti i motivi di ricorso e respingendo definitivamente la domanda di annullamento. sm/AGIMEG

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