Tar Trento: se un bar ospita una sala giochi, prevale l’attività di somministrazione. E vale il termine imposto ai bar per adeguarsi alle distanze

Se un bar ospita anche una sala slot, l’attività di somministrazione deve essere considerata prevalente rispetto alla raccolta di gioco; e pertanto per rimuovere le slot che violano le distanze vale il termine di 5 anni previsto per gli esercizi generalisti, e non quello di 7 accordato alle sale da gioco. Lo afferma in sostanza il Tar Trento, respingendo la richiesta avanzata da un bar con annessa sala slot di sospendere in via cautelare il provvedimento con cui il Comune di Storo (Trento) aveva intimati di rimuovere le slot. Alla base del provvedimento, appunto, il fatto che il bar si trova a meno di 300 metri da una parrocchia.
L’esercizio in questione possiede due licenze, la Scia per l’attività di somministrazione bevande e alimenti e l’86 Tulps per le attività di gioco. La titolare della sala ha provato a sostenere che l’attività di gioco sarebbe in realtà quella prevalente, sia perché garantisce ricavi più elevati, sia perché occupa una superficie maggiore all’interno del locale. Il Collegio però rileva che “la licenza è stata rilasciata per la gestione del gioco ‘presso l’esercizio di somministrazione'”. E questa circostanza “rileva immediatamente ai fini della prevalenza dell’attività di bar rispetto alla attività di sala da gioco, che appare dunque accessoria e non principale, nel senso ritenuto dal Comune sulla base delle circolari provinciali”. Inoltre, secondo il giudice anche l’iscrizione effettuata alla Camera di Commercio di Trento fa presumere “l’importanza primaria dell’attività di bar a fronte dell’importanza secondaria dell’attività di gestione di apparecchi da gioco”. lp/AGIMEG