Tar Toscana rigetta istanza di una sala giochi: “Nuovo contratto per mantenimento dell’allaccio degli apparecchi a rete telematica è equiparabile ad una nuova installazione”

E’ stato presentato un ricorso al Tar della Toscana in cui il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento recante il diniego di autorizzazione ex art. 88 TULPS per svolgere attività di raccolta scommesse.

Il tribunale ha chiarito che “ad un primo sommario esame, il ricorso non è suscettibile di positivo apprezzamento, considerata l’equivalenza, voluta dal legislatore regionale all’art. 4 comma 5, lett. a) della L.R.T. 57/2013 (come introdotto dalla L.R.T. 4/2018), ai fini del rispetto della normativa sulle distanze dai luoghi sensibili, fra nuovo contratto con il concessionario e nuova installazione; tema peraltro già affrontato da questo T.A.R. con la sentenza n. 1682/2019, con la quale si è spiegato come anche un nuovo titolo contrattuale per il mantenimento dell’allaccio degli apparecchi alla rete telematica sia equiparabile ad un nuovo allaccio avvenuto nella vigenza della sopravvenuta normativa sulle distanze, con conseguente applicazione del principio del tempus regit actum”.

Per questi motivi il Tar della Toscana ha deciso di rigettare l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente. ac/AGIMEG