Il TAR Toscana ha annullato il provvedimento con cui la Questura di Lucca aveva disposto la sospensione per quindici giorni della licenza di un esercizio autorizzato alla raccolta di scommesse e all’utilizzo di vlt situato nel territorio della provincia di Lucca. La misura era stata adottata a seguito di controlli di polizia che avevano riscontrato la presenza di un minorenne intento a giocare e di altri giovani nelle immediate vicinanze, oltre a irregolarità relative alla normativa antifumo.
Le contestazioni della Questura
Il provvedimento si fondava su due violazioni: l’omesso controllo dell’età degli avventori e il mancato rispetto delle prescrizioni antifumo, tra cui l’assenza della corretta separazione tra area fumatori e non fumatori. Secondo l’amministrazione, il gestore avrebbe dovuto accertare la maggiore età mediante esibizione materiale del documento di identità.
Il titolare aveva sostenuto di aver controllato i documenti e di essere stato indotto in errore dai minori, che avevano mostrato sul telefono immagini dei documenti con dati alterati per farli apparire maggiorenni. Aveva inoltre comunicato di aver già eliminato le violazioni relative al divieto di fumo.

Il controllo dei documenti ritenuto sufficiente
Il TAR ha ritenuto che l’esame della riproduzione fotografica del documento potesse ritenersi idoneo ad assolvere l’obbligo di verifica dell’età, soprattutto in assenza di elementi evidenti che facessero dubitare della genuinità del documento.
I giudici hanno inoltre osservato che la normativa non impone in modo assoluto l’esibizione materiale del documento originale e riconosce un margine di discrezionalità al gestore nelle operazioni di controllo.
Quanto alle irregolarità relative alla normativa antifumo, il Tribunale ha rilevato che l’avvenuta eliminazione delle violazioni prima dell’adozione del provvedimento precludeva l’applicazione della sospensione.
Annullata la sospensione
Alla luce di tali elementi, il TAR ha accolto il ricorso e annullato il decreto della Questura, ritenendo non sufficientemente motivata la misura interdittiva. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti. mg/AGIMEG

