Il TAR Sicilia (Sezione di Palermo) ha confermato la legittimità del provvedimento con cui la Questura ha negato a una società la licenza di pubblica sicurezza per la gestione di due punti di raccolta scommesse, sia ippiche sia sportive.
La società, già destinataria di una precedente revoca delle licenze a seguito di un procedimento penale, aveva presentato nuove istanze che la Questura ha rigettato nel settembre 2021. Nel ricorso, la società contestava la decisione invocando la successiva archiviazione delle accuse e denunciando difetto di istruttoria e sproporzione del provvedimento.
Il TAR ha respinto il ricorso, richiamando la natura preventiva e discrezionale delle autorizzazioni ex art. 88 T.U.L.P.S., finalizzate alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Secondo i giudici, per il diniego non è necessaria una condanna penale: è sufficiente la presenza di indizi concreti di possibile condizionamento criminale, come le risultanze istruttorie e i collegamenti emersi nell’attività di polizia.
La società è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese processuali. sm/AGIMEG

