E’ stato presentato un ricorso al Tar della Sicilia che contesta il diniego della licenza di pubblica sicurezza per la commercializzazione di giochi legali da parte del Questore di Palermo. Il tribunale ha affermato: “Ritenuto che il ricorso non appare assistito da adeguato fumus boni iuris in quanto, rispetto alla situazione valutata dall’Amministrazione resistente al tempo del rilascio della prima autorizzazione per l’istallazione di sistemi di gioco ex art. 88 e 110, c. 6, lett. b), T.U.L.P.S., avvenuta il 28 gennaio 2019 è successivamente intervenuto, in data 8 luglio 2019, il fatto nuovo del rinvio a giudizio nell’ambito del procedimento penale nel quale la ricorrente risulta imputata per il reato di attribuzione fittizia della ditta esercente l’attività oggetto di lite, con impiego di denaro di provenienza illecita, il tutto aggravato dal fine di agevolare cosa nostra, delitti la cui gravità connota di logicità e ragionevolezza la valutazione discrezionale effettuata dall’Autorità di pubblica sicurezza circa l’essere venuti meni, in atto, dei requisiti della buona condotta e dell’affidabilità.” Dunque, il Tar ha stabilito che il Questore di Palermo ha giustamente negato la licenza a causa del processo penale pendente in capo al ricorrente. ac/AGIMEG