Il TAR Sicilia ha annullato il decreto con cui la Questura di Messina aveva respinto la richiesta di licenza ex art. 86 TULPS presentata da una società per aprire una sala pubblica con quattro tavoli da biliardo.
La Questura aveva negato l’autorizzazione per la violazione del “distanziometro” della legge regionale siciliana 24/2020, sostenendo che i locali fossero troppo vicini a luoghi sensibili quali una chiesa e una scuola.

La questione distanziometro
Il TAR ha accolto il ricorso per due ragioni: mancava il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis della legge 241/1990 (l’amministrazione non ha provato di averlo comunicato) e, nel merito, il distanziometro riguarda le sale dove è prevalente il gioco con vincite in denaro, mentre qui si parla di soli biliardi, giochi di abilità senza premi in denaro.
Respinta, invece, la domanda di risarcimento danni: la Questura dovrà riesaminare l’istanza con un nuovo procedimento. La pubblica amministrazione è tenuta al pagamento delle spese di 3.000 euro più accessori e rimborso del contributo unificato. sm/AGIMEG

