Il TAR Sardegna ha confermato il provvedimento con cui la Questura di Cagliari ha negato il rilascio della licenza per la raccolta di scommesse prevista dall’articolo 88 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La decisione riguarda un punto scommesse situato nel territorio di Cagliari che aveva presentato una nuova richiesta di autorizzazione nel 2025.
Il diniego della Questura
La Questura aveva respinto l’istanza ritenendo applicabile la legge regionale Sardegna n. 2 del 2019, che introduce limiti alla collocazione delle attività di gioco rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili. Nel caso concreto, l’esercizio risultava situato a una distanza inferiore ai 500 metri da strutture considerate sensibili, circostanza che impedisce l’apertura di nuove attività di gioco.
La titolare dell’attività ha impugnato il provvedimento sostenendo che non si trattasse di una nuova apertura ma della prosecuzione di un’attività già autorizzata nel 2017. Secondo la ricorrente, la norma regionale non sarebbe stata immediatamente applicabile e il diniego avrebbe violato il principio del legittimo affidamento.
La decisione del TAR
Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso ritenendo corretto l’operato dell’amministrazione. I giudici hanno osservato che la precedente licenza del 2017 era stata revocata e che quindi la domanda presentata nel 2025 doveva essere considerata come una nuova richiesta di autorizzazione. Proprio per questo motivo la Questura era tenuta ad applicare la normativa regionale entrata in vigore nel frattempo.
Distanze valide anche per le scommesse
Il tribunale ha inoltre ribadito che i limiti di distanza dai luoghi sensibili previsti dalle leggi regionali sul contrasto al gioco d’azzardo patologico si applicano non solo alle sale giochi ma anche alle agenzie di scommesse.
Alla luce di queste considerazioni il TAR ha respinto il ricorso e confermato il diniego della licenza disposto dalla Questura. La ricorrente è stata inoltre condannata a rimborsare al Ministero dell’Interno le spese di giudizio, quantificate in 2.000 euro, mentre le spese sono state compensate nei confronti del Codacons intervenuto nel processo. mg/AGIMEG

