“Non sussistono le ragioni di estrema gravità ed urgenza richieste dall’art. 56 del c.p.a. per la concessione della misura cautelare monocratica”. Con questa motivazione, il presidente della Sezione di Parma del Tar Emilia Romagna ha respinto con decreto cautelare la richiesta di due sale giochi e scommesse di sospendere i provvedimenti di chiusura adottarti dal comune di Reggio Emilia. Nel decreto emesso dal Presidente non vengono riportarti i motivi che hanno spinto il Comune a disporre la chiusura delle sale. La richiesta di sospensiva verrà discussa nuovamente in camera di consiglio – di fronte all’intero collegio -nell’udienza del 15 luglio. lp/AGIMEG