Tar Puglia: “Interdittiva antimafia elemento sufficiente per revocare l’autorizzazione per la raccolta scommesse”

Il titolare di un’azienda di giochi ha presentato un ricorso al Tar della Puglia per chiedere l’annullamento dell’informazione interdittiva antimafia del 22 gennaio 2020 e del conseguente decreto del Questore della Provincia di Foggia, datato 6 febbraio 2020, di revoca dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di raccolta scommesse.

Il Tar della Puglia ha ricordato che “l’Autorità prefettizia ha altresì evidenziato che la cessazione dalla carica di amministratore unico del soggetto in questione è avvenuta proprio il giorno precedente alla richiesta della documentazione antimafia da parte del Comune di Cerignola, rilevando che “il trasferimento dei poteri si amministrazione sia strumentale all’acquisizione di una certificazione antimafia liberatoria che, altrimenti, non sarebbe potuta essere ottenuta”.

“La conclusione cui è giunta la Prefettura, ovvero che nonostante la variazione della compagine organizzativa dell’impresa, la società ricorrente sia parte degli interessi economici della famiglia -OMISSIS-e che il trasferimento dei poteri di amministrazione dal -OMISSIS-a -OMISSIS- non sia dettato da mere scelte imprenditoriali, è suffragata da molteplici elementi che rendono concreto il rischio che l’attività condotta sia condizionata dal clan “-OMISSIS- OMISSIS”.

Il settore del gioco e alle scommesse illegali, sulla base delle plurime fonti giudiziarie indicate nell’interdittiva, costituisce da sempre un settore di elezione per la criminalità mafiosa, essendo una notevole fonte di approvvigionamento delle organizzazioni criminali e l’interesse del -OMISSIS-emerge con chiarezza dell’avviso di conclusione delle indagini svolte dalla D.D.A. di Reggio Calabria”.

“A fronte di siffatto ruolo del-OMISSIS-, l’estraneità del signor -OMISSIS- alla criminalità organizzata, quand’anche confermata, non è certo sufficiente a elidere il pericolo di condizionamento mafioso“.

Per questi motivi il Tar della Puglia ha deciso di respingere il ricorso dell’esercente e confermare la validità dei provvedimenti impugnati. ac/AGIMEG