Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione I) ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla titolare di un centro scommesse e la relativa società di riferimento contro il diniego della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio di raccolta scommesse a Canelli, in provincia di Asti.
Il TAR ha ritenuto che le censure richiedano un approfondimento nel merito, ma — ai fini cautelari — non sussiste il periculum in mora: l’attività dei ricorrenti può proseguire nelle forme attuali e le contestazioni riguardano solo un ampliamento dell’attività, il cui rinvio è suscettibile di ristoro economico. Da qui il rigetto della sospensiva e la compensazione delle spese della fase cautelare.
In attesa della decisione di merito, resta efficace il provvedimento di diniego emesso dalla Questura e gli atti connessi. sm/AGIMEG

