Canelli (AT), respinta l’istanza cautelare di un centro scommesse che voleva ampliare l’attività

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione I) ha respinto l’istanza cautelare presentata dalla titolare di un centro scommesse e la relativa società di riferimento contro il diniego della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per l’esercizio di raccolta scommesse a Canelli, in provincia di Asti.

Il TAR ha ritenuto che le censure richiedano un approfondimento nel merito, ma — ai fini cautelari — non sussiste il periculum in mora: l’attività dei ricorrenti può proseguire nelle forme attuali e le contestazioni riguardano solo un ampliamento dell’attività, il cui rinvio è suscettibile di ristoro economico. Da qui il rigetto della sospensiva e la compensazione delle spese della fase cautelare.

In attesa della decisione di merito, resta efficace il provvedimento di diniego emesso dalla Questura  e gli atti connessi. sm/AGIMEG