Il Tar del Piemonte ha confermato la revoca della licenza e la conseguente chiusura di una sala giochi nella provincia di Torino per la violazione del distanziometro di 500 metri dai cosiddetti ‘luoghi sensibili’. “Il ricorso è dichiarato inammissibile per la mancata impugnazione dell’ordinanza sindacale n. 17/2018 ricevuta dal ricorrente in data 30 giugno 2018, la quale era già di per sé immediatamente lesiva della sfera giuridica dell’interessato, da un lato perché evidenziava chiaramente, anche attraverso la planimetria allegata al provvedimento, l’incompatibilità della sala giochi gestita dall’interessato con i disposti dell’art. 5 della L.R. n. 9/2016 a causa della presenza di luoghi sensibili a distanza inferiore a quella di 500 metri prescritta dalla norma regionale; e dall’altro perché implicava, ai sensi dell’art. 13 comma 2 della stessa L.R. n. 9/2016, l’obbligo dei “titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge [ di adeguarsi] a quanto previsto dall’articolo 5 entro i tre anni successivi a tale data (…)”, quindi entro il 20 maggio 2019, tenuto conto che la legge regionale in questione è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 5 maggio 2016 ed è entrata in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione.” Con questa motivazione il ricorso è stato dichiarato inammissibile ed è stato confermato il provvedimento di cessazione dell’attività. ac/AGIMEG