“Le censure articolate dalla ricorrente appaiono inammissibili con riferimento alla disciplina del Piano di Governo del Territorio, che non risulta tempestivamente impugnata, e infondate in relazione al parere impugnato in principalità, atteso che la sala scommesse di cui è questione non rispetta il richiamato limite di distanza dal complesso residenziale inserito in Area 3 – residenziale, atteso che la disciplina comunale prevede che la distanza venga verificata dal limite dell’insediamento urbanistico”. Con questa motivazione il Tar Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) ha respinto il ricorso di una sala contro il Comune di Curno (BG) per l’annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di parere preventivo per l’attivazione di esercizio di sala scommesse.
Per la parte ricorrente la “delibera del Consiglio Comunale del Comune di Curno n. 3 del 05/02/2014, con cui è stato approvato l’atto di programmazione Componente Commerciale al Piano di Governo del Territorio, adottato con Delibera n. 23 del 11/07/2013, quali atti presupposti ed illegittimi e peggiorativi rispetto alla Legge Regionale Lombardia N. 8 del 2013 in considerazione del fatto che introducono unilateralmente e senza alcun fondamento di utilità un ulteriore distanziamento dai luoghi sensibili per aperture di Sale Giochi/Sale Scommesse e, precisamente, 150 metri da insediamenti urbanistici”. Tuttavia il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), ha respinto l’istanza cautelare. lp/AGIMEG