Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso presentato da una società contro il Comune di Cusago e un’altra azienda, relativo al permesso di costruire una sala giochi.
Il contenzioso riguardava l’atto del 28 maggio 2024 con cui il Comune ha accolto l’istanza di permesso di costruire per opere interne necessarie all’apertura della sala. La ricorrente sosteneva che il progetto violasse le norme regionali lombarde sulle distanze dai “luoghi sensibili” (500 metri), indicando in particolare un centro sportivo e una residenza per anziani nelle vicinanze, e contestando inoltre una presunta carenza di istruttoria da parte del Comune.
Il verdetto del TAR: “Misurazioni non corrette”

Il TAR ha giudicato infondate le censure. Per quanto riguarda la residenza per anziani, il Collegio ha rilevato che l’attività di ricovero ha avuto inizio con SCIA del 2 giugno 2024, quindi successiva al provvedimento impugnato. La legittimità dell’atto comunale non può essere valutata alla luce di un fatto sopravvenuto. Il Tribunale ha precisato che non rilevano, ai fini delle distanze, le sole pratiche edilizie precedenti, ma il concreto esercizio dell’attività considerata “sensibile”.
Sul tema della distanza dal centro sportivo, il TAR ha ricordato che la misurazione deve seguire i criteri stabiliti, scegliendo la soluzione più restrittiva tra raggio dal baricentro o dall’ingresso principale; nel caso concreto, non essendo contestato che l’ingresso principale fosse più distante, occorreva fare riferimento al baricentro. Le perizie prodotte non hanno provato né l’errata misurazione né la carenza istruttoria. Il Tribunale ha respinto il ricorso. sm/AGIMEG

