L’interdittiva antimafia è “una misura preventiva che si esplica nei confronti di imprese suscettibili di patire infiltrazione o condizionamenti da parte delle consorterie di stampo mafioso”. Pertanto, “la condanna penale non è di per sé necessaria, ben potendosi dedurre la contiguità con il sodalizio criminale da altri elementi, così come ha fatto nel caso di specie la Prefettura”. Lo conferma il Tar Lombardia nella sentenza con cui conferma l’interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Mantova nei confronti del titolare di una società che si occupa anche della gestione di sale da gioco. L’uomo aveva provato a far leva sul fatto che era stato coinvolto nell’inchiesta “Le uova del Drago” – condotta nel 2007 contro la ‘ndrina Bonavota – ma poi era stato scagionato. Il giudice tuttavia sottolinea che nel caso di specie, la Prefettura “dà atto di una costante, continua e mai interrotta frequentazione, documentata dalle indagini svolte dalla polizia giudiziaria (…) dell’esistenza di rapporti economici con gli stessi (…), dell’esistenza di un provvedimento di revoca di licenza commerciale (per attività economica analoga a quella esercitata dalla società) per ragioni di infiltrazione mafiosa”. lp/AGIMEG