Il TAR Lombardia ha accolto il ricorso presentato contro il provvedimento con cui il Questore di Milano aveva disposto la sospensione per cinque giorni della licenza ex art. 88 TULPS di una sala giochi.
La vicenda riguarda un esercizio di gioco lecito attivo nel territorio del Comune di Milano. La sospensione era stata adottata dalla Questura a seguito di cinque precedenti sanzioni per violazione delle ordinanze comunali sugli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro.
Secondo la Questura, quelle violazioni dimostravano un abuso del titolo di polizia, che impone anche il rispetto degli orari stabiliti per l’attività.
Le contestazioni della sala
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento sostenendo, tra l’altro, che le sanzioni pregresse fossero ancora oggetto di un procedimento giudiziario, contestate davanti al giudice ordinario.
Ha inoltre sostenuto che la violazione degli orari previsti dalle ordinanze del Comune di Milano non potesse giustificare automaticamente la sospensione della licenza di pubblica sicurezza da parte della Questura.
Secondo la ricorrente, infatti, la disciplina comunale già prevede una specifica misura in caso di recidiva: la sospensione del funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro. Applicare anche la sospensione della licenza di polizia per gli stessi fatti avrebbe quindi determinato una duplicazione delle conseguenze sanzionatorie.
Il TAR: non basta la violazione degli orari
Il TAR ha respinto le prime censure, ritenendo che l’Amministrazione avesse tenuto conto delle osservazioni presentate nel procedimento e che le sanzioni pregresse potessero essere considerate come fatti storici, anche se ancora oggetto di contestazione. Il Tribunale ha però accolto il motivo centrale del ricorso.
Secondo i giudici, la presenza di una disciplina comunale specifica sugli orari esclude che la sola recidiva nelle violazioni possa bastare, di per sé, a fondare la sospensione della licenza ex art. 88 TULPS da parte del Questore.
La Questura può certamente intervenire quando emergano profili di ordine pubblico, sicurezza pubblica, prevenzione dei reati o altri elementi sintomatici di abuso del titolo. Tuttavia, in questi casi è necessaria una motivazione rafforzata.
Rischio di doppia sospensione
Il TAR ha evidenziato che, quando l’ordinanza comunale già prevede la sospensione del funzionamento degli apparecchi in caso di reiterata violazione degli orari, la sospensione della licenza da parte della Questura deve essere giustificata da elementi ulteriori.

In mancanza, si rischierebbe di applicare due volte una misura sospensiva per la stessa condotta: da un lato la sospensione degli apparecchi da parte del Comune, dall’altro la sospensione della licenza da parte dell’Autorità di pubblica sicurezza.
Il Tribunale richiama, in questo senso, anche il possibile contrasto con il principio del ne bis in idem e con il criterio secondo cui, quando una condotta è regolata da una norma speciale e da una norma generale, deve trovare applicazione la disposizione speciale.
Provvedimento annullato
Nel caso concreto, secondo il TAR, il provvedimento impugnato non indicava elementi ulteriori rispetto alla mera reiterazione delle violazioni degli orari.
La Questura non aveva spiegato perché quelle condotte integrassero anche un abuso del titolo di polizia rilevante sotto il profilo dell’ordine pubblico, della sicurezza pubblica o della prevenzione dei reati. Per questo il TAR Lombardia ha annullato la sospensione della licenza disposta dal Questore di Milano. mg/AGIMEG

