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TAR Lazio: respinto il ricorso dell’Ippodromo di Modena sulle sovvenzioni del 2022

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Il TAR Lazio (Sezione Quarta Quater) ha respinto il ricorso della Società Modenese per Esposizioni Fiere e Corse di Cavalli, gestore dell’ippodromo La Ghirlandina di Modena, contro il Ministero dell’Agricoltura per la metodologia con cui sono state determinate le sovvenzioni del 2022.

La società contestava, in sostanza, due punti: l’assenza di criteri generali predeterminati per calcolare i contributi e l’uso della media dei dati del triennio 2017-2019 invece dei valori riferiti alle singole giornate di corsa effettivamente organizzate e ai costi sostenuti. A suo dire, il riferimento a una media annuale, per di più relativa a un periodo precedente alla pandemia, avrebbe favorito gli ippodromi con più giornate in calendario, decise unilateralmente dal Ministero, comprimendo chi sosteneva di essere più efficiente “per giornata”.

Ippica scommesse ippicheIppica scommesse ippiche

I giudici hanno ricostruito il quadro normativo e respinto le censure nel merito. Hanno rilevato che i criteri generali esistono e sono codificati: le leggi vigenti impongono un modello per ripartire le risorse tra gestione e miglioramento impianti, organizzazione delle corse e riprese televisive (rispettivamente 75%, 13% e 12% dello stanziamento, con tolleranze). In questo schema, la quantificazione si fonda su dati “certi e riscontrabili” e su indicatori tecnici come superfici e dotazioni degli impianti, numero di giornate e partenti, qualità delle riprese e scommesse raccolte, con punteggi e correttivi che premiano la capacità operativa reale degli ippodromi.

Quanto alla scelta di usare la media del triennio 2017-2019, il TAR l’ha ritenuta una decisione discrezionale ragionevole e coerente con le finalità della disciplina: un orizzonte annuale ampio consente di assorbire le fluttuazioni casuali e, in via straordinaria, l’ancoraggio al periodo pre-Covid è stato giudicato idoneo a evitare distorsioni legate all’emergenza. La tesi alternativa, basata su una media “per giornata”, non è stata supportata da indicatori concreti né da una quantificazione degli effetti, e finirebbe per spostare la contestazione sul terreno dell’assegnazione del calendario delle corse.

Il Collegio ha inoltre escluso il vizio di motivazione: i decreti impugnati sono atti a contenuto generale e, pur non essendo tenuti a una motivazione puntuale caso per caso, esplicitano l’esigenza di parametri oggettivi e verificabili. Le richieste istruttorie e di accesso, funzionali a rideterminare in giudizio il “quantum”, sono state ritenute non necessarie alla luce dell’infondatezza delle doglianze.

In conclusione, il TAR ha respinto il ricorso “in ogni sua domanda e istanza”, confermando la legittimità del modello ministeriale e delle scelte applicate per il 2022. sm/AGIMEG

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