Il TAR per il Lazio (Sezione Seconda) ha respinto la richiesta di sospensione cautelare presentata due società contro una serie di provvedimenti emanati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riguardanti la nuova procedura per l’affidamento delle concessioni del gioco a distanza.
Le società ricorrenti contestavano, tra gli altri, la circolare del 19 giugno 2025, la determinazione direttoriale del 24 luglio 2025 e la circolare del 25 luglio 2025, sostenendo che tali atti comportassero un pregiudizio immediato alle proprie attività di gioco online in regime di proroga tecnica.
Il TAR, con ordinanza emessa l’8 ottobre, ha ritenuto infondata la domanda cautelare. In particolare, i giudici hanno osservato che le società ricorrenti non avevano partecipato al nuovo bando di gara per l’assegnazione delle concessioni e, di conseguenza, non vantano alcun titolo giuridico che consenta loro di proseguire l’attività oltre la scadenza della proroga prevista per tutti i concessionari al 12 novembre 2025.
Il Collegio ha inoltre ricordato che le aggiudicazioni della nuova gara risultano pienamente efficaci e che non è stata sospesa la sentenza n. 10517/2025, con la quale lo stesso TAR aveva già respinto un precedente ricorso delle stesse società contro il bando di gara.
Quanto al periculum in mora, ossia al rischio di danni imminenti e irreparabili, il Tribunale ha rilevato che gli atti impugnati non determinano la cessazione anticipata dell’attività, ma si limitano a vietare l’iscrizione di nuovi clienti e a imporre l’obbligo di informare i giocatori già registrati dell’imminente conclusione della concessione. Secondo i giudici, queste misure sono ragionevoli e proporzionate, poiché finalizzate a tutelare gli interessi dei giocatori e la regolarità dei flussi finanziari in vista della chiusura delle concessioni in proroga.
Il TAR ha quindi respinto la richiesta di sospensiva e disposto la compensazione delle spese di giudizio, ritenendo che ciascuna parte debba sostenere i propri oneri legali. sm/AGIMEG.









