Il Tar Lazio ha respinto in parte, e dichiarato inammissibile il ricorso intenato da Sks365 contro il bando delle 2mila agenzie di scommesse. Sks era l’unico operatore parallelo a aver partecipato conn successo alla gara (aveva presentato un’offerta per un unico diritto), circostanza questa che non lo ha fatto incorrere nel difetto di legittimazione a impugnare la gara. Con il ricorso, il bookmaker aveva impugnato il bando sotto diversi profili, il cuore della sentenza è la parte in cui il Tar respinge la tesi che la pronuncia della Corte di Giustizia Costa-Cifone avrebbe legittimato l’attività dei centri trasmissione dati. La Cge, scrive il Tar, “si è limitata a ravvisare un ingiustificato ostacolo alla partecipazione della Stanley alla gara Bersani, i cui rappresentanti erano all’epoca sottoposti a procedimenti penali avviati prima della sentenza Placanica, ai sensi della quale non possono applicarsi sanzioni penali per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o autorizzazione di polizia a persone legate a un operatore che era stato escluso dalle gare in violazione del diritto dell’Unione”. E quindi riprendendo quanto già scritto nella sentenza dello scorso febbraio in cui respingeva un analogo ricorso di StanleyBet: “Le pronunce comunitarie esplicano, quindi, effetti sul piano penale delle conseguenze, previste dall’ordinamento italiano, per l’esercizio dell’attività di gioco e scommesse senza concessione e senza autorizzazione di Polizia, a fronte dell’illegittima esclusione della Stanley dalle precedenti procedure di affidamento delle concessioni, come derivante da riscontrati profili di contrasto con il diritto comunitario di talune previsioni dettate dalle discipline delle gare precedentemente indette”. Per il giudice amministrativo, di conseguenza, “Al di fuori delle condizioni di diritto e di fatto su cui poggiano le citate sentenze Placanica e Costa-Cifone, si riespande, quindi, l’assoggettamento della ricorrente alla normativa nazionale, anche penale, stante il contrasto delle modalità con cui opera in Italia con il diritto interno”. La portata della Costa cifone è determinante anche per stabilire se alcune clausole del bando (quelle che determinano la decadenza della concessione, quando l’operatore raccolga gioco attraverso canali non autorizzati) siano immediatamente lesive. Ma a tal proposito, il Tar ribatte che è necessario attendere un eventuale avvio della procedura di decadenza: “la concretezza e l’attualità dell’interesse a ricorrere si possono dire sussistenti soltanto nel momento in cui effettivamente è adottato da parte dell’amministrazione il provvedimento di decadenza fondato sull’indicata circostanza”. E aggiunge che “peraltro, la ricorrente ha la possibilità, una volta conseguita l’aggiudicazione, di rimuovere la situazione riconducibile alle previste cause di decadenza”. rg/AGIMEG