Tar Lazio respinge ricorso B Plus su risarcimento a ADM e MEF

Il Tar Lazio ha rigettato il ricorso presentato dalla società B Plus Giocolegale contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Ministero dell’Economia e delle Finanze per la condanna al risarcimento dei danni.

“Il presente giudizio torna in decisione dopo la sospensione impropria adottata dal Collegio, in attesa dell’emanazione della sentenza della CGUE su una vicenda che presentava delle analogie con la controversia in esame sotto il profilo della compatibilità con il principio del legittimo affidamento di una normativa nazionale che in corso di concessione modifichi le condizioni economiche della stessa. Con la predetta sentenza non definitiva, il Collegio ha ritenuto preclusa dal giudicato una parte dell’azione risarcitoria proposta dalla società ricorrente. Tale parte dell’azione risarcitoria riguardava, sotto il profilo della causa petendi, l’asserita violazione del legittimo affidamento in relazione all’introduzione delle Videolotteries (VLT) online“, si legge nella sentenza.

Nello specifico, secondo il Tribunale, “non è ravvisabile alcun profilo di imprevedibilità ed irragionevolezza nell’adeguamento della tassazione ai livelli crescenti della raccolta anche in un’ottica di non discriminazione rispetto ai livelli di tassazione vigenti per le altre tipologie di giochi pubblici. Nel caso di specie, inoltre, non si tratta dell’introduzione di un prelievo straordinario una tantum determinato da particolari esigenze di bilancio ma del mero adeguamento annuale del livello del prelievo fiscale, il cui aumento è stato spalmato su un arco temporale di 12 anni”. In aggiunta, “l’aumento delle aliquote del PREU sulla raccolta realizzata tramite le VLT risulta coerente con l’obiettivo di scoraggiare l’infiltrazione delle organizzazioni criminali nel settore particolarmente lucroso dei giochi praticati mediante apparecchi da gioco. Tenuto conto della crescita continua che tale settore dei giochi ha conosciuto e di alcune caratteristiche proprie del settore stesso, tale prelievo ha avuto anche l’obiettivo di tutelare la salute dei giocatori contro gli effetti connessi ai giochi d’azzardo”.

“Le concessioni in questione non erano finalizzate a garantire il conseguimento di un risultato economico certo anche in ragione della natura stessa della concessione che comporta l’assunzione del rischio economico della gestione del servizio da parte dell’operatore economico affidatario. Come noto, la Corte Costituzionale ha ricordato a più riprese che, in ragione della natura degli interessi pubblici coinvolti, deve ritenersi fisiologica una instabilità dei rapporti di concessione, sottolineando che ad un regime di concessione avente ad oggetto un servizio pubblico riservato al monopolio statale e connotato dai preminenti interessi generali, la possibilità di un intervento pubblico modificativo delle condizioni originarie è connaturata al rapporto concessorio fin dal suo instaurarsi, specie in un settore così delicato come quello dei giochi pubblici, nel quale i valori e gli interessi coinvolti appaiono meritevoli di speciale e continua attenzione da parte del legislatore”, aggiunge la sentenza.

E’ ragionevole poi ritenere “che gli interventi del legislatore volti ad inasprire il carico fiscale sull’intera platea degli operatori economici, ha tenuto conto della propensione alla raccolta di gioco, intervenendo laddove si è manifestata la maggior incidenza di capacità contributiva. Di conseguenza, se da una parte è cresciuto il livello di tassazione, è parimenti cresciuto il livello di raccolta e, di conseguenza, dei ricavi complessivi”.

Infine, “il Collegio non ritiene che possa essere addebitata alle Amministrazioni resistenti la invocata sopravvenuta difficoltà di collocare le VLT nei centri urbani in ragione della disciplina introdotta dagli enti locali nell’esercizio legittimo delle prerogative riconosciute loro dall’ordinamento statale. Il Collegio ritiene, inoltre, che la ricorrente non abbia dimostrato che l’aumento della pressione fiscale abbia alterato l’equilibrio economico della concessione e che abbia inciso in modo determinante sul rendimento della stessa. Come correttamente rilevato dalla difesa erariale, l’incidenza degli aumenti tributari è solitamente ribaltata sulla filiera nel tentativo di preservare il margine di guadagno spettante al concessionario, in un mercato in cui il concessionario stesso è la parte forte del rapporto, essendo il titolare della rete e dei nulla osta di esercizio e, quindi, in grado di imporre agli altri operatori della filiera la propria posizione negoziale. Ebbene, la ricorrente non ha nemmeno fornito la prova del fatto che l’incidenza degli aumenti tributari non sia stata traslata a valle. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, il Collegio rigetta le pretese risarcitorie a qualsiasi titolo avanzate dalla ricorrente che non erano già state dichiarate improcedibili con la sentenza non definitiva n. 2046/21 in virtù del giudicato nelle more intervenuto tra le parti. Tenuto conto della complessità delle vicende amministrative e giudiziarie sottese alla controversia, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese del giudizio“, conclude. cdn/AGIMEG