Registro Ries, Tar Lazio: per il rinnovo non è necessario effettuare il pagamento del contributo prima di presentare la domanda

Per il rinnovo dell’iscrizione nel registro Ries “L’erronea indicazione dell’autocertificazione del “possesso” della quietanza (del versamento della somma di 150 euro, NdR) non si risolve in una dichiarazione falsa sul possesso di un requisito prescritto dal decreto”. Il possesso della quietanza, e quindi la prova del pagamento in sé, non sono infatti “un requisito richiesto per il buon esito del procedimento di rinnovo”, pertanto la dichiarazione del possesso, “al momento della domanda di rinnovo, non è idonea a fare conseguire al dichiarante alcun beneficio e quindi, specularmente, l’erronea dichiarazione del possesso della quietanza non fa perdere o decadere il dichiarante da un beneficio che ha conseguito sulla base di essa”. Lo afferma il Tar Lazio in due sentenze con cui accoglie i ricorsi intentati da due gestori delle slot cancellati dall’elenco. Al momento della domanda per chiedere il rinnovo, i gestori avevano indicato – con autocertificazione – di aver effettuato il versamento in una data antecedente a quella effettiva. In sostanza, secondo il Collegio, non ha importanza se il gestore al momento di presentare l’istanza di rinnovo indichi una data erronea, e nemmeno che sia materialmente in possesso della quietanza; ciò non toglie ovviamente che il pagamento vada effettuato. Il Tar specifica anche che questo principio vale solo nel caso di rinnovo dell’iscrizione; nel caso di prima iscrizione, invece, “l’operatore deve possedere i tre requisiti indicati (…) ossia la licenza per l’esercizio dell’attività economica, la comunicazione antimafia, la quietanza che attesti il versamento del tributo”. lp/AGIMEG