Tar Lazio: “Per la raccolta di gioco online l’intermediazione è vietata”

Una società di giochi online ha presentato un ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento della sanzione comminata da ADM pari a 5mila euro per la violazione della disposizione che prescrive il divieto di intermediazione per la raccolta di gioco a distanza, nonché il divieto di raccolta presso i luoghi fisici anche per il tramite di soggetti terzi incaricati.

Il Tar del Lazio ha ribadito che “l’articolo 9 della convenzione, riportato nella nota impugnata, dispone, poi, che “il concessionario è responsabile degli obblighi posti a suo carico. Il concessionario assume in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente l’esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione”.

“Dalle suddette previsioni discende che la ricorrente ha assunto lo specifico obbligo di non svolgere alcuna attività di intermediazione per la raccolta del gioco e, inoltre, di limitare l’attività di commercializzazione esclusivamente al canale prescelto – ossia quello online – senza operare la raccolta del gioco presso luoghi fisici, neanche avvalendosi di apparecchiature che permettano la partecipazione telematica dei giocatori. Inoltre, la società si è impegnata a non svolgere tali attività neppure per il tramite di operatori facenti parte della propria filiera di gioco”.

“Gli elementi accertati hanno, quindi, fatto emergere lo svolgimento della raccolta del gioco non semplicemente online, come previsto dalla concessione, bensì anche attraverso canali e modalità diverse e non consentite, ossia mettendo a disposizione dei giocatori, presso appositi locali, apparecchiature informatiche dotate di collegamento telematico per l’accesso al sito della concessionaria, oppure svolgendo attività di intermediazione nella raccolta del gioco”.

“Come evidenziato anche dalla difesa dell’Amministrazione, la ratio della previsione in interesse si rinviene nella volontà dell’ordinamento di perseguire la violazione del divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica. In sostanza il legislatore non vuole certo impedire la libertà di navigazione in rete, ma intende colpire quelle apparecchiature telematiche preindirizzate verso siti di gioco a distanza e non già quindi i PC di libera navigazione”.

Perciò, “con la possibilità di mettere a disposizione “apparecchiature elettroniche” nei pubblici esercizi non si contesta né si vieta in alcun modo la libera navigazione, ma si intende contrastare l’attività di “intermediazione” e cioè l’uso di particolari apparecchiature, poste all’interno di un esercizio commerciale, preimpostate, preindirizzate, e/o che abbiano un logo ovvero siano in qualche modo utilizzate da un soggetto terzo (intermediario) rispetto al giocatore al fine di indurlo a giocare con un determinato concessionario; la puntuale applicazione di tali regole, valide, peraltro, per tutto il settore del gioco on line, ha condotto nel caso in questione l’Amministrazione a comminare la sanzione impugnata”.

“Dall’esame della stringente disciplina dettata in materia di concessioni di gioco, cui si affianca, quale presidio di efficacia, un rigoroso regime sanzionatorio, può trarsi la conclusione per la quale, in ragione dei rilevanti interessi pubblici implicati e dei rischi connessi, viene imposto un elevato onere di diligenza in capo ai concessionari, volto a rendere effettiva l’osservanza delle relative prescrizioni, attraverso l’adozione di comportamenti e misure idonee ad evitare la commissione di violazioni”.

“Peraltro, far ricadere sui concessionari tale esteso obbligo di vigilanza e di controllo trova la propria ragion d’essere nella circostanza che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, proprio sulla base del presupposto che nessuna attività di gioco può essere svolta presso sedi fisiche, intrattiene rapporti unicamente con i concessionari, rimanendo del tutto estranea rispetto ai rapporti privatistici intrattenuti dai concessionari con i propri affiliati – i quali sono abilitati solo a svolgere attività di ricarica delle carte di gioco, e non di gioco – che quindi rientrano nella sfera esclusiva di controllo della concessionaria e dei quali essa sola risponde”.

Per questi motivi il ricorso è stato rigettato e confermata la legittimità della sanzione imposta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. ac/AGIMEG