Home Attualità TAR Lazio respinge la richiesta di sospensione del provvedimento ADM: Polymarket.com resta nella black list dei siti di gioco inibiti

TAR Lazio respinge la richiesta di sospensione del provvedimento ADM: Polymarket.com resta nella black list dei siti di gioco inibiti

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Il TAR Lazio, Sezione Seconda, con decreto del Presidente, ha respinto l’istanza cautelare presentata da alcune società ricorrenti – i cui nomi sono stati omissati a tutela della privacy – contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il ricorso mirava ad annullare il provvedimento emanato da ADM il 22 ottobre 2025, con cui l’Agenzia aveva inserito il dominio polymarket.com al numero 3223 nell’“Elenco dei siti di gioco inibiti” pubblicato sul proprio portale istituzionale.

Le società ricorrenti avevano chiesto la sospensione immediata dell’efficacia del provvedimento, sostenendo che l’inclusione del dominio nella lista nera dei siti non autorizzati avrebbe arrecato un “grave nocumento alla reputazione commerciale”, non riparabile in caso di accoglimento successivo del ricorso nel merito.

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Il TAR: non sussistono i requisiti di urgenza

Il Tribunale, nel respingere la richiesta di sospensione monocratica ex art. 56 del Codice del Processo Amministrativo, ha rilevato che l’istanza non soddisfa i requisiti di “estrema gravità e urgenza” previsti dalla normativa per disporre una sospensione immediata prima della discussione collegiale.

Il Presidente ha sottolineato che la richiesta presentava carenti presupposti di urgenza, non essendo stata neppure corredata dalla regolare Istanza di Fissazione dell’Udienza di merito (IFU), necessaria ai fini della procedibilità.

Camera di consiglio fissata per il 3 dicembre 2025

Con lo stesso decreto, il TAR ha disposto che la trattazione collegiale dell’istanza cautelare si svolgerà in camera di consiglio il prossimo 3 dicembre 2025.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli è stata inoltre invitata a depositare entro il 29 novembre 2025 una relazione di chiarimenti in merito alla vicenda, al fine di fornire al Collegio un quadro istruttorio completo per la successiva valutazione.

L’oscuramento delle generalità dei ricorrenti

Il TAR ha infine disposto l’oscuramento delle generalità delle società ricorrenti, ritenendo sussistenti i presupposti di tutela della riservatezza ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Con la decisione adottata, dunque, resta confermata l’inibizione all’accesso al sito polymarket.com sul territorio italiano, in attesa della prossima udienza del 3 dicembre in cui sarà discussa nel merito la richiesta cautelare collegiale. sm/AGIMEG

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